Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25526 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25526 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Loperfido Antonio, nato a Mola di Bari il 12/09/1981

avverso la sentenza emessa 1’08/07/2013 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato in rubrica;
udito per il ricorrente l’Avv. Simone Capalbo, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e Vannuliamento della sentenza impugnata, in
subordine associandosi alle conclusioni del P.g.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/05/2015

Il difensore di Antonio Loperfido ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo
assistito dal Tribunale di Roma, in data 30/04/2010; l’imputato risulta essere
stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un delitto ex art. 483 cod. pen.,
avendo egli – secondo l’ipotesi accusatoria – dichiarato falsamente di non essere
sottoposto a procedimenti penali (quando invece aveva riportato una condanna
non definitiva nel 2005) presentando una domanda di rilascio del passaporto. Il
Loperfido aveva inoltrato detta domanda quale militare in servizio, ed al fine di

Il difensore del ricorrente propone due motivi di doglianza.
Una prima censura è dedicata ad un profilo di inosservanza ed erronea
applicazione di legge processuale, lamentando la difesa l’omessa notifica
all’imputato sia del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, sia
dell’estratto contumaciale della sentenza di appello.
Nella ricostruzione operata con il ricorso, si fa presente che la polizia
giudiziaria incaricata (dopo un primo tentativo infruttuoso effettuato a mezzo
posta) della notifica del decreto di citazione aveva segnalato di non essere
riuscita a rintracciare il Loperfido presso l’abitazione di residenza, dove peraltro
l’imputato aveva dichiarato il proprio domicilio: per effetto di quella sola
attestazione, il decreto veniva così notificato al difensore, ai sensi dell’art. 161,

comma 4, del codice di rito, al pari di quanto sarebbe poi accaduto per l’estratto
contumaciale della pronuncia di secondo grado. Sulla conseguente eccezione
spiegata dalla difesa, relativa al decreto di citazione, la Corte di appello aveva
segnalato una non meglio chiarita «impraticabilità ai fini della notifica del
domicilio dichiarato dall’imputato», quando invece sarebbe stato necessario
accertare la definitiva impossibilità che successive notifiche venissero effettuate
presso quel recapito, e non invece una momentanea assenza del destinatario,
per quanto ripetuta. Del resto, il ricorrente era comunque un militare in
servizio effettivo, e sarebbe stato agevolmente reperibile presso il reparto cui
apparteneva.
Con un secondo motivo di doglianza, il difensore del Loperfido deduce
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata.
Alla osservazione dell’appellante, secondo cui egli aveva redatto il modello di
domanda per il rilascio del passaporto in un momento di estrema concitazione ed
urgenza, dovendo garantire in breve tempo gli adempimenti necessari per
partecipare alla ricordata missione fuori dal territorio nazionale, la Corte
territoriale avrebbe replicato che si trattava comunque di incombenze assai
semplici, tali da poter essere evase senza difficoltà: nell’interesse del Loperfido,

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partecipare ad una missione all’estero con il proprio reggimento.

che insiste nella tesi del difetto di dolo, si fa notare che «la concitazione sussiste
indipendentemente dal tempo necessario all’adempimento in parola».
Con memoria depositata il 30/04/2015, il difensore dell’imputato sollecita
comunque la declaratoria di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

all’imputato, maturata il 27/07/2013: i fatti risalgono al 02/11/2005, e risultano
intervenute cause di sospensione dei termini di cui all’art. 157 cod. pen…_Der soli
2 mesi e 25 giorni; nel contempo, non è possibile ritenere che il ricorso oggi in
esame sia inammissibile, per manifesta infondatezza od altra causa.
A proposito del vizio processuale lamentato, deve rilevarsi che la Stazione
Carabinieri di Castellana Grotte, con nota del 06/06/2013, rappresentò alla Corte
territoriale quanto segue: «si fa presente che dopo vari tentativi di rintraccio
esperiti presso l’abitazione del nominato in oggetto, lo stesso risultava
irreperibile, pertanto non è stato possibile notificare l’atto di udienza fissata per il
giorno 08/07/2013». In occasione di quest’ultima udienza, la difesa produsse
atti relativi alla residenza ed alla effettività del domicilio, quindi chiese «di
disattendere la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato» e che si procedesse a
nuova notifica del decreto di citazione presso l’indirizzo già risultante.
La decisione della Corte di appello, secondo cui erano a quel punto emersi gli
estremi per procedere nelle forme di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,
deve considerarsi corretta, non essendo intervenuta alcuna formale dichiarazione
di irreperibilità dell’appellante (come invece la difesa sembra adombrare): va
peraltro tenuto conto che quello di Castellana Grotte, Via Enrico Berlinguer 18,
ovvero lo stesso indirizzo evidenziato nella suddetta nota del 06/06/2013, presso
cui si era cercato di rintracciare il Loperfido, risultava un domicilio formalmente
eletto –

rectius,

dichiarato, trattandosi della sua residenza anagrafica –

dall’imputato, come si legge nel relativo verbale a f. 47 del carteggio processuale
e come confermato nel corpo del decreto di citazione per il giudizio di primo
grado. Tanto precisato, deve ricordarsi come – contrariamente alla tesi
sostenuta nell’interesse del ricorrente – la giurisprudenza di legittimità abbia già
affermato che «l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne
legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista
dall’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla
temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale
notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e pro ria

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Deve prendersi atto dell’intervenuta prescrizione del reato contestato

irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli
atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla
legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo
carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della
vicenda processuale» (Cass., Sez. V, n. 13051 del 19/12/2013, Barra, Rv
262540).
Il primo motivo di doglianza, per quanto non manifestamente infondato, va

Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo, afferente l’elemento
psicologico._ del reato de quo; .. 1…’- .astrema chiarezza e sinteticità il—modello
compilato dal Loperfido rende infatti non sostenibile la tesi difensiva, pur
dovendosi rilevare che la Corte territoriale non appare avere esaminato il profilo
di gravame secondo cui non sarebbe stato possibile negare all’imputato il rilascio
del passaporto quand’anche fosse emersa la circostanza del carico pendente.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 18/05/2015.

perciò disatteso.

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