Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25523 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25523 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUMMOLO BONIFACIO SERGIO N. IL 09/09/1962
avverso la sentenza n. 3223/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
27/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 3),514-19-k
che ha concluso per
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hitd• ett(L . ‘t”tedth

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Mummolo Bonifacio Sergio ricorre avverso la sentenza 27.1.14 della Corte di appello di Bari che
ha confermato quella, in data 28.7.10, del Tribunale di Lucera-sezione di Apricena con la quale è
stato condannato, per i reati di ingiuria, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato, unificati ex

di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Leo Gerardo Angelo e
Volza Grazia.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici privilegiato, anche con riferimento al reato di
ingiurie, le dichiarazioni della p.o. rispetto a quelle della teste Recchia Patrizia, coniuge del
Mummolo, e, quanto al reato di lesioni, per avere < errato nel rappresentare il dato di riscontro offerto dai testi, che hanno negato si fossero consumati atti tesi, in modo inequivocabile, ad attingere le parti lese > .
Quanto poi al reato di danneggiamento, non erano state considerate le argomentazioni difensive
volte ad escludere l’aggravante dell’arma e, circa la mancata concessione delle attenuanti generiche
con il giudizio di prevalenza e dei benefici di legge, aveva errato la Corte barese a ritenere non
consentito il giudizio di prevalenza in presenza della recidiva qualificata ex comma 5 dell’art.99
c.p., dal momento che quest’ultima non rappresenta una nuova ipotesi di aggravante, ma una forma
di recidiva obbligatoria che si contrappone a quella facoltativa che caratterizza i primi quattro
commi e non si sottrae ad un pieno giudizio di bilanciamento.
Concedibile era infine — assume da ultimo il ricorrente — il beneficio della sospensione condizionale
della pena, essendo i precedenti risalenti nel tempo e riguardando reati successivamente
depenalizzati, che dovevano essere considerati estinti ai sensi dell’art.167 c.p.

art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto, a prescindere dalla sua sostanziale
aspecificità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello, premesso che i fatti andavano inquadrati in una disputa per
questioni di circolazione stradale, ha ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità
dell’imputato riposi sulle dichiarazioni delle parti lese — la cui attendibilità è adeguatamente

argomentata – , corroborate dalle risultanze di cui ai certificati medici in atti, da cui è emerso che il
Mummolo, oltre ad ingiuriare il Leo con l’epiteto di ‘bastardo’, chiaramente percepito dalla p.o.,
aveva nell’occasione, dopo essere sceso dalla propria vettura munito di una sbarra metallica,
infranto i finestrini della vettura del Leo, colpendo poi anche quest’ultimo e causandogli lesioni
multiple alla gamba sinistra e al – gomito sinistro, oltre a una tumefazione in regione àuricolare
sinistra, cioè in parti del corpo — hanno specificato i giudici di apPe110 —-poStein corrigporidenza`del
vetro attinto dall’imputato; nonché cagionando lesioni anche a Volza Grazia, moglie del Leo,
anch’esse debitamente refertate.
Quanto al trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente sono state negate all’imputato le
attenuanti generiche con il criterio della prevalenza,. come pure i benefici di legge, in considerazione
anche della negativa personalità del medesimo é dei precedenti penali specifici; trattandosi di
parametri considerati dall’art:133 c.p. ed applicabili anche ai ‘fini di cui all’àrt.62-bis c.p. e senza
che il ricorrente abbia in questa sede prospettato al riguardo concreti elementi di segno positivo non
considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del -ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favóre della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.

2_.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla
costituita parte civile, che si reputa di dover liquidare in complessivi € 1.900,00, oltre accessori
come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

civile, liquidate in complessivi € 1.900,00, oltre accessori di legge.
Roma, 18 maggio 2015

della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte

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