Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25521 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25521 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JIANG SUI YANG N. IL 31/07/1979
avverso la sentenza n. 10940/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gol,,,h
che ha concluso per e(
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Jiang Sui Yang ricorre avverso la sentenza 17.5.13 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
parziale riforma di quella in data 9.11.11 del Tribunale di Nola, è stato concesso all’imputato anche
il beneficio della non menzione della condanna a mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa per il

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per avere
la Corte partenopea erroneamente ritenuto infondato il motivo concernente la violazione
dell’art.143 c.p.p., con conseguente nullità ex art.178 lett.c) c.p.p. del decreto di citazione diretta a
giudizio, per mancata traduzione di tale atto nella lingua di origine dell’imputato.
L’art.143 c.p.p., infatti, ipotizza una presunzione di conoscenza, sino a prova contraria, della lingua
italiana nella sola ipotesi in cui l’imputato sia cittadino italiano, ma se l’imputato è cittadino
straniero spetta al giudice valutare l’effettiva conoscenza della lingua italiana e la necessità della
nomina di un interprete o della traduzione degli atti processuali, per garantire l’effettivo esercizio
del diritto di difesa.
Nella specie, tuttavia, i giudici di merito avevano fondato il convincimento che l’imputato
conoscesse la lingua italiana sulla sola circostanza dell’attività commerciale che il medesimo
svolgeva da tempo in Italia, cioè su mere presunzioni prive di riscontri fattuali di carattere
oggettivo.
Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e
dell’estratto contumaciale della sentenza, ai sensi degli artt.178 lett.c) e 180 c.p.p., per omessa
notificazione all’imputato, essendo la medesima stata eseguita ai sensi dell’ art.161, comma 4, c.p.p.
nonostante l’imputato avesse ritualmente dichiarato il proprio domicilio in S.Giuseppe Vesuviano,
via Passanti 184, dove gli erano stati notificati tutti gli atti attinenti al giudizio di primo grado.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

reato di cui all’art.474 c.p.

Quanto al primo motivo, il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete o del traduttore
non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero, ma
richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua
italiana (Sez.un., 29 maggio 2008, n.25932).
Orbene, un tale presupposto non è riscontrabile nel caso di specie, in cui la difesa dell’imputato si è

limitata a censurare la sentenza di appello per non avere i giudici di secondo grado svolto
accertamenti circa il grado di conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato e non certo
illogicamente, pertanto, dapprima il giudice di primo grado e quindi la Corte territoriale hanno
ritenuto che l’imputato non ignorasse la lingua italiana dal momento che lo Jiang esercitava da
tempo in Italia l’attività imprenditoriale, proprio nell’esercizio della quale era stato commesso il
reato di cui all’art.474 c.p.
Trattandosi inoltre, quello dei giudici territoriali, di un accertamento di fatto, avvenuto sulla base
degli atti processuali, come espressamente indicato dalla Corte napoletana, esso si sottrae ad ogni
censura in sede di legittimità, perché congruamente motivato.
In ordine al secondo motivo, le Sezioni unite di questa Corte (27 ottobre 2004-7 gennaio 2005,
n.119, Palumbo) hanno statuito che in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità
assoluta e insanabile prevista dall’art.179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della
citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte,
risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
La medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui — come quello in esame – vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue
l’applicabilità della sanatorie di cui all’art.184 c.p.p., trattandosi di nullità di ordine generale a
norma dell’art.178 lett.c) c.p.p., soggetta appunto alla sanatoria speciale di cui al comma 1
dell’art.184 c.p.p., alle sanatorie generali di cui all’art.183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui
all’art.182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art.180 stesso codice.

t

Trattandosi di una nullità a regime intermedio, è rimasta sanata sia per non avere il difensore
eccepito alcunché all’udienza dibattimentale di appello, sia in considerazione del rapporto fiduciario
tra il difensore e l’imputato che non consente di ritenere inidonea la notificazione eseguita presso il
difensore di fiducia a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (cfr. Cass.,
sez.IV, 8 aprile 2010, n.15089).

dell’art.161, comma 4, c.p.p., pur in presenza di domicilio dichiarato dall’imputato per le
notificazioni, trattasi anch’essa di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve
ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza
dell’atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez.un., 27 marzo 2008, n.19602, Micciullo), come nel
caso di specie, dal momento che il difensore di fiducia non ha dedotto alcuna concreta lesione del
diritto di conoscenza e di intervento, provvedendo poi a redigere l’impugnazione di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 18 maggio 2015

Quanto, infine, alla notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello ai sensi

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