Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25520 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25520 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINCENTI MATTIOLI FRANCESCO MARIA N. IL 09/05/1976
avverso la sentenza n. 3297/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Soui.y.,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv E
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Vincenti Mattioli Francesco Maria ricorre avverso la sentenza 15.11.13 della Corte di appello di
Genova con la quale, in parziale riforma di quella in data 11.1.12 del locale tribunale, appellata
dall’imputato e dalla parte civile La Mattina Fabio, riqualificato il fatto come delitto di lesioni

nel resto la sentenza di primo grado.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici di appello riqualificato il fatto
come delitto di lesioni volontarie, rideterminando l’ammontare della provvisionale in e 5.000,00, a
fronte della riconosciuta responsabilità dell’imputato, da parte del giudice di primo grado, per il
reato ex art.55 c.p., con applicazione della pena per l’ipotesi colposa.
Poiché non vi era stata impugnazione da parte del Procuratore generale, si era avuta pertanto una
reformatio in pejus relativa alla qualificazione del reato come doloso, pur in presenza di un
immutato trattamento sanzionatorio.
Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione dell’ art.606, comma 1, lette) e d) c.p.p. per
mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla lettura della querela sporta da Serra
Lara circa due giorni dopo i fatti, non occorrendo — come invece sostenuto erroneamente dai giudici
di appello — l’espressa riserva di impugnare l’ordinanza con cui il giudice di primo grado non aveva
consentito alla difesa dell’imputato la lettura di detta querela.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i
giudici di appello motivato in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
come pure su uno specifico punto oggetto di gravame < e cioè che le lesioni patite dal La Mattina ben potevano essere state causate dagli scontri fisici, precedenti a quelli con il giudicabile, avvenuti con altre persone>.

volontarie, ha rideterminato l’ammontare della concessa provvisionale ad € 5.000,00, confermando

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto, a prescindere dalla sua sostanziale
aspecificità con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, è manifestamente infondato.
Insussistente è infatti la violazione dell’art.597 c.p.p., dal momento che la diversa qualificazione del
fatto, operata dalla Corte di appello, come lesioni volontarie, rispetto all’ipotesi colposa ex art.55
c.p. ritenuta dal primo giudice, è avvenuta solo ai fini civilistici, in ragione dell’accoglimento

dell’appello proposto dalla parte civile, ed ha riguardato esclusivamente la misura della
provvisionale, determinata in € 5.000,00, in ordine alla quale nessuna doglianza è stata sollevata dal
ricorrente, fermo restando il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice.
Poiché il divieto di reformatio in pejus concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale e
non si estende alle statuizioni civili della sentenza (Cass., sez.V, 20 febbraio 2013, n.8339), nella
specie legittimamente è intervenuta, da parte della Corte di merito, una modifica delle statuizioni
civili della sentenza di primo grado, con la rideterminazione della somma concessa a titolo di
provvisionale, senza alcun pregiudizio penalmente rilevante per l’imputato nei sensi e per gli effetti
di cui all’art.597 c.p.p.
Inammissibili sono anche gli altri motivi di ricorso, sia per la loro genericità, non avendo il
ricorrente specificato in alcun modo la rilevanza dell’atto di querela di Serra Lara la cui lettura non
è stata consentita dai giudici di merito, sia per la manifesta infondatezza, dal momento che in ogni
caso la deposizione della Serra aveva riguardo — come si desume dalla stessa motivazione della
sentenza di secondo grado — alla fase iniziale della discussione tra il La Mattina (suo ex fidanzato) e
Pedullà Filippo (il nuovo fidanzato della Serra), mentre la colpevolezza del Vincenti Mattioli,
‘buttafuori’ del locale ‘Blanco’ di Genova Carignan°, è risultata dalle deposizioni testimoniali di
Cova Luca e Cova Emanuele i quali hanno riferito — come rimarcato dai giudici territoriali — dei
forti colpi in faccia sferrati dall’odierno ricorrente alla p.o., che cadeva in terra e veniva ancora
colpita con violenza con calci e pugni dall’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
it

€ 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che
si reputa di dover liquidare in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di

Roma, 18 maggio 2015

legge.

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