Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2552 del 11/12/2012

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2552 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A.

B.B.

avverso l’ordinanza n. 1705/2011 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
16/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

B.B. ricorre contro l’ordinanza specificata in epigrafe,

che disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato nei confronti di A.A., indagato per il delitto previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia violazione della
legge processuale, assumendo che il giudice, travalicando il criterio di valutazione dell’infondatezza della notizia di reato stabilito dall’art. 125 disp.att. cod.proc.pen., avreb-

tenza.

§2.

Il ricorso è inammissibile.

Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Il decreto di archiviazione, per il combinato disposto degli artt. 127 e 409,
comma 6, cod.proc.pen. è inoppugnabile, salva l’ipotesi – qui non ricorrente – di violazione del principio del contraddittorio nei confronti della persona offesa dal reato.
Vana è poi l’escogitazione di definire “abnorme” l’ordinanza impugnata, per
derogare surrettiziamente al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Infatti
alla base della categoria dei provvedimenti definiti propriamente “abnormi” v’è l’esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale oppure riconosciutogli dalla legge ma esercitato completamente al di fuori dei limiti consentiti così da provocare una stesi insuperabile del processo (v. Sez. U., n. 25957 del
26.03.2009, Toni, rv 243590). Nella presente fattispecie, invece, non sussiste la dedotta abnormità, perché l’ordinanza impugnata è espressione di un potere riconosciuto
al giudice dall’art. 409, comma 1, cod.proc.pen., potere che, anche ove fosse stato
malamente esercitato, avrebbe determinato un atto illegittimo, giammai abnorme.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2

be pronunciato un provvedimento abnorme avente il contenuto sostanziale della sen-

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