Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25518 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25518 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI ROBERTO N. IL 22/10/1980
avverso la sentenza n. 11104/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
t lytyvy„,,,i1/44
d.„4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Gagliardi Roberto ricorre avverso la sentenza 3.12.13 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 7.7.09 del locale tribunale — con revoca però dei doppi benefici di legge
concessi dal tribunale — con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il

al Comune di Giugliano in Campania a corredo della , resa il 18.4.06 ai sensi dell’art. 2 1.n. 15/68 e destinata ad essere riprodotta in
atto pubblico, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, corrimi 2 e 4, d.lgs.
n.114/98.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per non avere i giudici considerato
che era intervenuta, nelle more del processo, una modifica legislativa idonea ad escludere la
responsabilità dell’imputato, rappresentata dalla norma integratrice extrapenale di cui al
d.lgs.n.59/10 che, abrogando Part.5, commi 2,4 e 5 del d.lgs. n.114/98, ed introducendo l’art.71, al
comma 4 prevede che .
Poiché l’imputato era stato condannato con sentenza passata in giudicato a pena condizionalmente
sospesa, beneficiava, in applicazione dell’art.2 comma 4 c.p., dell’applicazione della legge penale
più favorevole per cui, essendo in possesso dei requisiti morali prescritti dalla legge in virtù della
novella legislativa, non aveva realizzato alcuna dichiarazione mendace di cui all’art.495 c.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata ritenuta l’ipotesi attenuata
di cui al comma 4 dell’art.495 c.p., antecedente la novella legislativa del 2008, trattandosi
comunque di falso in certificazione amministrativa avendo l’atto pubblico la funzione di rimuovere,
anche solo temporalmente, i limiti posti dalla legge all’esercizio di un diritto preesistente.

reato di cui all’art.495 c.p., consistito nel dichiarare falsamente, in una autocertificazione presentata

Osserva la Corte come, nella insussistenza di elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129,
comma 2, c.p.p., la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non possa che comportare,
essendo maturati, alla data odierna, i termini massimi di prescrizione del reato di cui all’art.495 c.p.
(contestato come commesso il 18.4.06 e prescritto, computati i 273 giorni di sospensione, alla data
del 18.7.14), l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato estinto ai sensi

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Roma, 18 maggio 2015
IL CONSIp IrE estens

PRESIDE W E

dell ‘art.157 c.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA