Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25517 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25517 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALASSI BRUNO N. IL 29/04/1962
avverso la sentenza n. 21/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. go,„4,
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che ha concluso per ..e r
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GOISo ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO
Galassi Bruno ricorre avverso la sentenza 18.1.13 del Tribunale di Firenze che ha confermato quella
in data 15.2.11 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di cui agli
artt.612, comma 1 e 594 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, alla pena
di € 440,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Greco

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.420-ter, comma 5, c.p.p., dal momento che illegittimamente non era stato
disposto dal primo giudice, all’udienza del 26.10.10, il rinvio per legittimo impedimento del
difensore a comparire, nonostante la tempestività della relativa istanza, mentre con riferimento
all’udienza precedente ( del 31.3.10) mancava la notifica del verbale con cui era stato disposto il
rinvio per legittimo impedimento del difensore, che solo per suo successivo interessamento aveva
avuto notizia della data della nuova udienza.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata valutazione delle differenti versioni dei fatti offerte
dalla p.o. che in sede di querela non aveva riferito la frase : < Non finisce qui, ti querelo> e, con il
terzo, si censura la mancata assoluzione dai reati di minaccia e ingiuria dal momento che non
integrava il reato di cui all’art.612 c.p. la frase , né quello di cui
all’art.594 c.p. l’espressione < Sono più intelligente di te, non conti nulla>.
Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art.599 c.p.
essendo risultato che l’imputato aveva reagito ad una serie di rilievi ingiusti da parte del Greco.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Quanto al reato di cui all’art.594 c.p., l’espressione proferita dall’imputato, quale risultante dal capo
d’imputazione indicato dallo stesso tribunale, è stata del seguente tenore: .
Illogica è stata pertanto l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.594 c.p. basata
sulla natura offensiva dell’onore personale e professionale del Greco delle espressioni pronunciate

Baldassarre, liquidati in complessivi € 1.000,00.

dall’imputato, dal momento che tutt’altro che marginale è, sul punto, la divergenza tra quanto
indicato dalla p.o. in querela — dove l’espressione non compare — e quanto dal
Greco riferito in sede dibattimentale, dove compare per la prima volta la predetta espressione che,
esulando dalla originaria contestazione e ponendosi come sostanzialmente dirimente per il ritenuto
giudizio di colpevolezza circa il reato di ingiuria, non può invece essere imputata al Galassi con

del carattere neutro, e comunque penalmente irrilevante, dell’espressione .
Alle medesime conclusioni, circa l’irrilevanza penale delle espressioni pronunciate dall’imputato,
deve pervenirsi anche con riguardo all’imputazione di cui all’art.612 c.p., avendo apoditticamente
ritenuto il giudice di appello il carattere minatorio della frase di cui all’imputazione < Non finisce qui, ti querelo...quando smonto dal servizio ti aspetto fuori >, che invece non si caratterizza — per la
sua sostanziale genericità — per la prospettazione di un concreto male futuro il cui avverarsi dipenda
dalla volontà dell’agente, non potendo ritenersi tale espressione, di per sé e non accompagnata da
altri significativi comportamenti, idonea ad incutere timore nel soggetto passivo proprio per
l’assenza di prospettazione di un qualunque male ingiusto non deducibile neanche dalla situazione
contingente.
L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti di reato
ascritti a Galassi Bruno.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza dei fatti.
Roma, 18 maggio 2015

conseguente irrilevanza penale di quanto dal medesimo proferito all’indirizzo del Greco, a motivo

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