Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25516 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25516 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Wu Jianhuan, nato a Zhejiang (Cina) il 21/02/1966

avverso la sentenza emessa 1’11/03/2014 dalla Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati in rubrica

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Jianhuan Wu ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito dal
Tribunale di Genova, in data 04/06/2010; l’imputato risulta essere stato
condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di cui agli artt. 474m e
A
d

4005;
«or dr”

Data Udienza: 18/05/2015

171 legge n. 633/1941, entrambi commessi – secondo l’ipotesi accusatoria nella forma del tentativo. I fatti si assumono commessi il 21/11/2005, e la
rubrica contempla la contestazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
pen.: la Corte territoriale risulta avere affermato che i reati

de quibus non

potevano intendersi prescritti proprio in ragione della contestata recidiva (che il
giudice di primo grado non aveva escluso, pur omettendo di indicare un correlato
aumento del trattamento sanzionatorio).
Con l’odierno ricorso, nell’interesse dell’imputato si torna a sollecitare la

concreta i termini massimi di prescrizione debbono comunque ritenersi pari a 7
anni e 6 mesi, senza neppure che possano incidere eventuali cause di
sospensione dovute a rinvii del processo per situazioni di impedimento del
difensore: i reati in rubrica risalgono infatti a data anteriore rispetto all’entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005, e solo con detta novella era stata introdotta
la rilevanza, al fine indicato, dei rinvii per impedimento della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

51à-15ùre per ragioni diverse da quelle evocate dal ricorrente, deve in effetti
prendersi atto dell’intervenuta prescrizione dei reati contestati all’imputato,
maturata il 20/07/2013 e dunque già prima della pronuncia intervenuta in grado
di appello: come detto, i fatti risalgono al 21/11/2005, e – pur tenendo conto di
un rinvio per impedimento del difensore disposto nel corso del giudizio di merito
(limitatamente a sessanta giorni) – i termini massimi ex artt. 157 e segg. cod.
pen. non arrivano oltre la data sopra indicata, abbondantemente anteriore
all’emissione della sentenza oggetto di ricorso.
La Corte territoriale, nel conferire rilievo alla contestata recidiva (peraltro
non formalmente disapplicata, ma senza che il Tribunale dispose alcun aumento
di pena ai sensi dell’art. 99 cod. pen.), non ha tenuto conto che i reati per cui è
intervenuta condanna si assumono tentati, con la conseguenza che il massimo
edittale, per il più grave delitto di cui all’art. 474 cod. pen., risultava pari a 2
anni e 8 mesi di reclusione; pure aumentando il trattamento sanzionatorio de
quo fino a un massimo di due terzi, ai sensi della recidiva sopra ricordata, la

pena irrogabile non avrebbe potuto eccedere i 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di
reclusione. Ne deriva che per quell’addebito, ed a fortiori per l’ulteriore e meno
grave reato, la pena prevista non superava i 5 anni di reclusione.
A questo punto, il quadro normativo previgente (rispetto alle modifiche di cui
alla legge n. 251 del 2005, posteriore rispetto al

2

tempus commissi delicti)

declaratoria di estinzione degli addebiti, facendo presente che nella fattispecie

risultava più favorevole al reo, rimanendo pur sempre i termini massimi di
prescrizione nei limiti di 7 anni e 6 mesi (5 anni di prescrizione ordinaria, più la
metà del detto termine in caso di eventi interruttivi); ciò a differenza del nuovo
testo delle disposizioni in esame, laddove ad un termine di prescrizione ordinaria
di 6 anni sarebbe stato necessario aggiungere il rinnovato meccanismo degli
effetti delle interruzioni, in particolare fino a due terzi – a causa della recidiva e non già nei limiti di un quarto (per un totale di 10 anni). Trattandosi di
norme aventi innegabilmente natura sostanziale, si impone l’applicazione di

dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per
prescrizione.

Così deciso il 18/05/2015.

quelle di maggior favore, il che rende doverose le determinazioni di cui al

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