Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25515 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25515 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTOZZI MATTEO N. IL 26/09/1983
avverso la sentenza n. 1772/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.gouje_ 9
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Giustozzi Matteo ricorre avverso la sentenza 14.11.13 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella, in data 2.12.11, del Tribunale di Macerata con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.582 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione —
sostituita con quella di € 2.400,00 di multa – , oltre al risarcimento dei danni in favore della

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all’ordinanza
di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, in quanto, nonostante
l’immediata comunicazione (avvenuta via fax alle ore 17,21 del 29.11.07 e debitamente corredata
con l’avviso pervenuto da parte della cancelleria del g.i.p.) della impossibilità del difensore di
presenziare all’udienza dibattimentale del 30.11.07 e di nominare un sostituto, perché raggiunto
dall’avviso di interrogatorio in carcere per il proc.n.1050/05 riguardante un suo assistito in
conseguenza di applicazione di misura custodiale per reato associativo, il giudice di primo grado
aveva apoditticamente rinviato alle ragioni indicate dal p.m., senza alcuna autonoma motivazione,
in violazione quindi dell’art.125, comma 3, c.p.p., mentre quello di appello, nel ritenere che il
difensore non aveva rappresentato l’impossibilità di nominare un sostituto, non aveva considerato
che l’avviso di interrogatorio presso il carcere era stato notificato a distanza di pochissime ore e per
una reato di natura associativa, per cui neanche presso il Tribunale di Macerata vi era stata la
possibilità di nominare lin sostituto.
In ogni caso — conclude il ricorrente — il reato doveva ritenersi prescritto, con conseguente
declaratoria ai sensi dell ‘art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
A fronte, infatti, di una articolata istanza, in data 29.11.07, presentata al Tribunale di Macerata
dall’Avv. Gabriele Cofanelli, difensore di fiducia di Giustozzi Matteo, e volta ad ottenere il
differimento dell’udienza del 30.11.07 per documentati concomitanti impegni professionali relativi

costituita parte civile.

alla assistenza, in sede di interrogatorio di garanzia, in altro procedimento penale, presso differente
autorità giudiziaria, di indagato (Graziosi Vittorio) sottoposto a misura cautelare in carcere,
erroneamente è stato ritenuto non legittimo l’impedimento del difensore, sostanzialmente per la non
provata impossibilità di nominare un sostituto processuale.
La richiesta di differimento dell’udienza, nella specie, risulta infatti corredata anche dalla esplicita

dell’art.420-ter c.p.p., avuto riguardo, nel procedimento con indagato detenuto, < alla complessità degli atti, alla gravità dei reati posti in contestazione ed alla sottesa pena edittale prevista >, con
conseguente logica impossibilità, nel procedimento de quo, di nominare un sostituto proprio per la
pressoché contestuale necessità dell’Avv. Cofanelli di recarsi ad horas presso la Casa circondariale
di Ancona ed assistere, quale difensore di fiducia, Graziosi Vittorio per l’incombente di cui
all’art.294 c.p.p.
Si è pertanto verificata, nel giudizio di primo grado, una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178,
comma 1, lett.c) e 179, comma 1, c.p.p. e tuttavia, agli effetti penali, la sentenza impugnata, deve
essere annullata senza rinvio per essere ormai maturato, alla data odierna, il termine massimo
prescrizionale del reato di cui all’art.582 c.p., di anni sette e mesi sei, decorrente dal 19.7.06,
computato anche il periodo di sospensione di 105 giorni complessivi.
Agli effetti civili, invece, deve disporsi l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Roma, 18 maggio 2015

giustificazione della mancata nomina di un sostituto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5

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