Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25514 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25514 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO ANTONIO FRANCESCO N. IL 22/09/1951
avverso la sentenza n. 57/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito,

la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Marineo, il quale si riporta ai
motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha confermato la sentenza
del tribunale monocratico di Taranto che lo condannava alla pena di un
mese di reclusione per i reati di cui agli articoli 614 e 635 del codice
penale. A sostegno del ricorso evidenzia i seguenti motivi di censura:
a.

inosservanza degli articoli 601, 178 e 179 del codice di
procedura penale per omessa notifica al difensore di fiducia
dell’avviso del dibattimento nel giudizio di appello.

b. Violazione dell’articolo 614 del codice penale per mancanza
dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
c. Violazione dell’articolo 635 del codice penale per insussistenza
degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
d. Inosservanza degli articoli 157 e 161 del codice penale per
omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, atteso che al momento di pronuncia della
sentenza di secondo grado (21 gennaio 2014) i reati
dovevano ritenersi già estinti per maturata prescrizione (al 13
settembre 2003).
e. Con memoria depositata il 29 aprile 2015, il difensore
dell’imputato ha proposto un nuovo motivo per esclusione
della punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale
per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; non vi è prova, in atti,
dell’avvenuta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al
difensore di fiducia; la notifica per raccomandata contiene un’indicazione
contraddittoria, relativa all’assenza ed all’irreperibilità del destinatario,
1

1. Pinto Antonio Francesco propone ricorso per cassazione contro la

mentre non è allegata la cartolina della seconda raccomandata inviata
all’indirizzo.
2. In questa situazione non può dirsi raggiunta la prova dell’avvenuta
notificazione, tanto più che il difensore non ha partecipato al giudizio di
appello, essendo stato sostituito da un avvocato nominato d’ufficio.
3. L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di
appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità
d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata

privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che
riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi
adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n.
7968 del 06/12/2013, Di Mattia, Rv. 258615; conforme Sez. 1, n.
20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614).
1. Gli altri motivi rimangono assorbiti. Poiché, peraltro, ad oggi è
maturato il termine prescrizionale, appare opportuno ricordare che la
Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340,
CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino,
CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha
stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono
rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché
l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la
pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata
declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato,
stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Le predette considerazioni
valgono anche per le nullità processuali (Sez. 6, n. 21459 del
26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del
11/07/2008, Crippa, Rv. 242326) e per le violazioni di legge che non
comportino l’assoluzione con formula piena dell’imputato (cfr. Sez. 5, n.
39401 del 18/09/2008, Pannofino e altri, Rv. 241734).
2. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto
emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non
risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli, Rv. 250907); in presenza della
causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più
favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc.
pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente

2

effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere

della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere
desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti
unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di
deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione,
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato. (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni,
Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato

assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice
deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”,
ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
244274); la “evidenza” richiesta dall’art. 129, comma secondo, cod.
proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni
dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia. (Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008 – dep.
29/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
3. Cosicché, rilevata la causa di nullità, è necessario prendere atto
della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza
impugnata per essere estinti i reati per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 maggio 2015

Il Consigliee
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e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo

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