Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25512 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25512 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOSTERI MARIN N. IL 18/01/1973
avverso la sentenza n. 4518/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Scudellari in sost. Avv.
Cianferoni, il quale si riporta.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Maranella in sost. Avv. Guidi, il
quale si riporta ai motivi di ricorso.

1.

Kosteri Marin è imputato del reato di cui agli articoli 110, 112

numero 1, 581, 582, 585 per avere, con altra persona rimasta ignota,
aggredito Chajj Mohamed e Chajj Abdenbi con calci e pugni ed anche
utilizzando un coltello, cagionando lesioni. Il tribunale di Firenze lo ha
dichiarato colpevole nei confronti di Chajj Abdenbi del reato di cui
all’articolo 582, 585, in relazione all’articolo 577, così riqualificato il
fatto, e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, con
sospensione della pena e risarcimento del danno. La Corte d’appello di
Firenze ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
2.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il

Kosteri, evidenziando i seguenti motivi di censura:
a.

manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui lega
l’episodio del diverbio tra i fratelli Chajj e gli occupanti della
Audi nera e le lesioni riscontrate da Chajj Abdenbi.

b. Contraddittorietà della motivazione con riferimento al
passaggio in cui il collegio avrebbe preteso dall’imputato la
prova di non essere stato alla guida del suo autoveicolo quel
giorno.
c.

Mancanza della motivazione laddove la sentenza si limita ad
affermare che i tre univoci elementi indiziari presi in
considerazione

dal

tribunale

(riconducibilità

dell’auto

all’imputato, idioma parlato dagli aggressori e aspetto fisico
del conducente) conducono ad una prova sufficiente della sua
identificazione come coautore dei fatti.
d. Inosservanza od erronea applicazione dell’articolo 349 del
codice di procedura penale, in quanto ha ritenuto che il
soggetto alla guida fosse Kosteri Marin senza che vi fosse una
certezza sull’identità del conducente; secondo il ricorrente, il

RITENUTO IN FATTO

fatto che egli sia il proprietario della Audi nera, non implica di
per sé che egli si trovasse alla guida quel giorno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo mot■ivo di ricorso è tutto di merito, tendente ad una
rivalutazione del dato probatorio e lamentando una illogicità che non
sussiste affatto. Occorre, in proposito, osservare che il controllo di

estendersi alla ricostruzione del fatto ed alle altre valutazioni di merito, a
meno che si riscontri assenza di motivazione o illogicità o
contraddittorietà della stessa. Quanto al primo profilo, si deve ricordare
che non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la
specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo
sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la
sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione
della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una
valida alternativa (cfr. sez. 2, n. 24847 del 5 maggio 2009, Polimeni). In
senso analogo, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, secondo cui:
“Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del
giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle
parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi
approfondita e l’esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si
spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento,
dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso
devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata”; così anche Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002,
Delvai: “La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se
il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l’ossatura dello
schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni
difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni
passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando
appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria
soluzione alle questioni prospettate dalla parte”. Ed ancora Sez. 4, n.
26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900: “La sentenza di merito non
è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze

2

legittimità sulle sentenze è assai stringente e non può in alcun caso

processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto
decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
2. Quanto al vizio vero e proprio della motivazione, si deve ribadire
che l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, per essere

percepibili ictu ()culi, senza necessità di particolari indagini, dovendo il
sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza
e restando ininfluenti le minime incongruenze. Ciò al fine di evitare che il
giudizio di cassazione si trasformi in un terzo grado di merito, non
essendo a questa Corte consentito di ingerirsi nelle valutazioni
discrezionali riservate ai giudici di primo e secondo grado.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente
infondato; la Corte non ha basato la propria decisione sulla prova
negativa da parte dell’imputato di non essere alla guida della sua
autovettura in quella circostanza, ma ha semplicemente rilevato che
l’imputato non ha addotto alcun elemento fattuale utile ad una
ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal tribunale, la quale si
basa su indizi gravi, precisi e concordanti.
4. Il terzo motivo è ancora una volta manifestamente infondato, sia
perché una motivazione in punto di responsabilità effettivamente
sussiste ed è lo stesso ricorrente a riportarla, per cui non si può eccepire
la mancanza di motivazione, sia perché gli indizi su cui la Corte ha
basato il proprio ragionamento sono qualitativamente idonei a sostenere
la sentenza di condanna, essendo gravi, precisi e concordanti. Il motivo,
dunque, ancora una volta si sostanzia in una censura in punto di fatto
che non può trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione adeguata e priva di vizi logici.
5. Il quarto motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato in
quanto non corrisponde a verità che la Corte abbia ritenuto provata la
responsabilità del Kosteri sulla sola considerazione della titolarità
dell’autovettura, avendo riscontrato tale indizio anche con riferimento
all’idioma parlato dagli aggressori e all’aspetto fisico del conducente,
come riportato dai testimoni.

3

rilevanti in cassazione, devono essere di tale evidenza da essere

Consegue a quanto detto l’inammissibilità del ricorso.
6. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca,

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 maggio 2015

Il Co

este ore

I R, residente

Rv. 217266).

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