Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25510 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25510 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO LIVIO N. IL 30/11/1957
avverso la sentenza n. 2/2013 TRIBUNALE di LECCE, del 12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1.

Montefusco Livio è stato condannato dal giudice di pace di Nardò

alla pena di euro quattrocento di multa per il reato di cui all’articolo 594

Lecce ha confermato integralmente la sentenza di primo grado,
condannando l’impugnante al pagamento delle spese del grado e della
parte civile.
2.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il

Montefusco per i seguenti motivi:
a.

mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione per
mancanza di scrupolosa indagine sull’attendibilità oggettiva e
soggettiva del testimone-parte civile e senza adeguata
valutazione della forte ostilità del Larini verso tutti gli zii, tra
cui l’imputato. Si contesta poi la attendibilità del teste Stursi.

b. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione
all’articolo 594 del codice penale, nonché violazione del
principio di offensività. Mancanza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione; sotto tale profilo si sostiene la
insussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di ingiuria,
non essendo stato provato che la frase “bastardo maledetto”
sia in grado di recare offesa al bene giuridico protetto dalla
norma, specie se si tiene conto del contesto in cui è stata
estrinsecata.
c.

Inosservanza od erronea applicazione dell’articolo 599,
comma 2, del codice penale, nonché mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Sotto tale
profilo si contesta il mancato riconoscimento dell’esimente
della provocazione per accumulo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

del codice penale, commesso in danno di Larini Pasquale; il tribunale di

1. E’ pervenuta a questa Corte documentazione relativa alla avvenuta
remissione della querela da parte di Larini Pasquale (effettuata davanti ai
Carabinieri di Sannicola di Lecce), che ha pure rinunciato alle somme
liquidate a suo favore quale costituita parte civile.
2.

L’imputato ha dichiarato attraverso il proprio difensore, che ha

depositato apposita memoria, di voler profittare della remissione (“Ai fini
dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile
l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia

12/01/2011, Castillo, Rv. 249412).
3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali
cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U,
n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
4. In mancanza di diverso accordo, le spese processuali vanno poste
a carico del querelato, come per legge.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del
querelato.
Così deciso il 18 maggio 2015

Il C ,

li,; re estensore

esidente

un rifiuto espresso o tacito della remissione”; cfr. Sez. 5, n. 7072 del

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