Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2551 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2551 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTIGAGLIA MARCELLO N. IL 24/09/1943
avverso la sentenza n. 2880/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘aak sfult4e(
che ha concluso per
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Udito, per la pav e civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

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Data Udienza: 17/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna,
sezione 3 penale, confermava la sentenza di primo grado emessa il 6 marzo
2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, a
seguito di giudizio abbreviato, condannava Marcello Battigaglia alla pena di anni
6 e mesi 8 di reclusione ed € 30.000 di multa, oltre alle pene accessorie, in
relazione a varie ipotesi di reato p. e p. dall’art. 73, commi 1, 1-bis e 6 D.P.R.

I reati oggetto di imputazione (capi da A a D), commessi in un arco
temporale compreso fra il marzo 2012 e l’aprile 2013, riguardavano altrettante
ipotesi di importazione dal Sudamerica e detenzione a fini di cessione di
quantitativi di cocaina, dell’entità -pervero non trascurabile- specificata in
rubrica; reati aggravati dall’essere commessi in concorso con tre o più persone.
Il Battigaglia, nelle diverse ipotesi di reato a lui ascritte, viene indicato come
acquirente dello stupefacente, il quale curava la logistica per il trasporto dello
stupefacente stesso dal Paraguay all’Italia, predisponeva i movimenti dei corrieri
in territorio italiano e infine curava il trasferimento del controvalore in denaro
della cocaina dall’Italia al Paraguay, ai membri dell’organizzazione.

2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il Battigaglia, per il tramite
del suo difensore di fiducia, articolando il ricorso nei seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 106, comma 4-bis, cod.proc.pen.: si riferisce il ricorrente al
fatto che due dei tre chiamanti in correità del Battigaglia (Lopez Lopez Carmen
Estela e Maidana Rolon Julio Cesar) erano assistiti dallo stesso difensore nel
rendere le dichiarazioni accusatorie. Ciò violerebbe, secondo il ricorrente, il
disposto dell’art. 106, comma 4-bis, cod.proc.pen., e a fronte di tale violazione la
Corte di merito ha stabilito la piena utilizzabilità delle suddette dichiarazioni
accusatorie.
2.2. Con un secondo motivo, contrassegnato dalla lettera b), si denuncia la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’erronea
applicazione delle norme penali in riferimento agli artt. 192, comma 3, e 106,
comma 4-bis, cod.proc.pen., con riguardo alla valutazione di attendibilità e
credibilità dei tre chiamanti in correità (deducendo fra l’altro la mancanza di
riscontri esterni al loro dichiarato) e alla errata e parziale valutazione degli
elementi emersi durante le indagini preliminari; si ripropone poi la censura
riguardante il fatto che due dei chiamanti in correità erano difesi dallo stesso
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309/1990, a lui ascritte in concorso con altri soggetti separatamente giudicati.

difensore, con conseguente violazione dell’art. 106, comma 4-bis, cod.proc.pen.
(come nel primo motivo).
2.3. Con un terzo motivo, anch’esso contrassegnato -si presume per erroredalla lettera b), il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e l’erronea
applicazione dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, D.P.R. 309/1990:
deduce in particolare che non sussiste, nella specie, il coinvolgimento di più
persone nel medesimo ruolo, atteso che al Battigaglia è assegnato, in ciascuno
dei capi d’imputazione, un ruolo ben distinto e diverso dagli altri imputati nelle

2.4. Con un quarto motivo di ricorso (indicato come III nel ricorso) si
denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento agli artt. 132, 133 e 81, comma 2, cod.pen.: lamenta in
particolare il ricorrente il vizio di motivazione in riferimento alla modulazione
della pena in termini ben superiori rispetto ai minimi edittali, nonché in ordine
alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione.
Con l’ultimo motivo di ricorso (indicato come IV) il ricorrente si duole della
mancanza di motivazione in riferimento alle attenuanti generiche, ritenute solo
equivalenti, senza che siano state valutate ed esplicitate le circostanze sottese al
giudizio di comparazione fra le dette circostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è sovrapponibile a una parte del secondo
motivo, e ciò suggerisce di trattare i due motivi congiuntamente; entrambi sono
inammissibili perché manifestamente infondati.
Va premesso, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 106, comma 4bis, cod.proc.pen., che è ius receptum nella giurisprudenza della Corte, anche in
composizione apicale, che l’inosservanza del disposto di cui all’art. 106, comma
4-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso
difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la
responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in
procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di
nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa – oltre la
eventuale responsabilità disciplinare del difensore – soltanto la necessità, da
parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro
attendibilità (Sez. U, n. 21834 del 22/02/2007, Dike, Rv. 236373; Sez. 6, n.
10887 del 11/10/2012, Alfiero e altri, Rv. 254783).
Sgombrato il campo dalla prima censura, e passando alla valutazione di
attendibilità e ai riscontri esterni alle propalazioni dei due chiamanti, deve darsi
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singole contestazioni.

conto del fatto che la Corte di merito ha fornito ampia e condivisibile motivazione
in risposta alle censure difensive, illustrando compiutamente le ragioni per le
quali i correi Apuril, Lopez Lopez e Maidana sono stati ritenuti intrinsecamente
credibili, nonché la rilevanza della convergenza del molteplice tra due chiamanti
(Lopez Lopez e Maidana) del tutto autonomi e privi di rapporti rispetto all’altro
chiamante, Apuril, anche per l’autonomia non solo dichiarativa tra i primi due
chiamanti e il terzo, ma riferita altresì alla diversità degli episodi descritti, pur
caratterizzati dalle medesime modalità operative.

esterni possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non
predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè
questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed
anche in un’altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente
autonoma ed avulsa rispetto alla prima (fra le tante, vds. Sez. 4, n. 5821 del
10/12/2004 – dep. 2005, Alfieri ed altri, Rv. 231301; Sez. 3, Sentenza n. 44882
del 18/07/2014, Rv. 260607).

2. Il terzo motivo è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha osservato, in risposta alle censure
difensive circa l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, D.P.R.
309/1990, che nel caso di specie le condotte contestate ai coimputati dei singoli
capi d’imputazione non sono inquadrabili distintamente (es. acquirente, cedente,
intermediario ecc.), ma sono pienamente convergenti, nel senso che tutti, pur
nella diversità di compiti loro assegnati, concorrevano nell’importazione dal
Paraguay all’Italia di quantitativi di cocaina, dando vita assieme a un vero e
proprio traffico internazionale di stupefacenti. Per le ipotesi in cui ciascuna delle
condotte di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 sia congiuntamente
ascritta a tre o più persone (nella specie, nell’editto imputativo si parla
esplicitamente di importazione per tutti i capi e per tutti gli imputati), si ricorda
che secondo la giurisprudenza di legittimità la circostanza aggravante del
numero delle persone prevista dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non
presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale
concorso nel reato (Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009 – dep. 2010, Merano e altro,
Rv. 246212: in motivazione la Corte ha precisato che è proprio il concorso
materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere
ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità
degli imputati).

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Sul punto si ricorda che, secondo il costante indirizzo della Corte, i riscontri

3. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla determinazione della pena nei
suoi diversi aspetti, possono congiuntamente essere trattati e qualificati come
inammissibili, perché manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha debitamente giustificato la misura della pena
tenendo conto del notevole disvalore dei fatti contestati, sia con riferimento al
fatto che la pena base è stata individuata “benevolmente” in misura di poco
superiore al minimo edittale, sia con riferimento al giudizio di equivalenza,
anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche (in cui la Corte di merito ha

penali dell’imputato e della capacità criminale da lui dimostrata, anche
commettendo due dei reati mentre era sottoposto a misura cautelare), sia infine
con riferimento alla misura dell’aumento per la continuazione, nella misura di
appena un anno di reclusione ed € 5000 di multa per ciascun reato satellite,
definito congruo e proporzionato alla gravità degli stessi, aventi ad oggetto
l’importazione di quantitativi di rilievo di droga pesante.
Siffatte motivazioni rendono pienamente ragione della pena applicata, in
termini che devono ritenersi più che aderenti alla giurisprudenza di questa Corte.
È noto, infatti, che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al
minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono
impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464); quanto al bilanciamento fra
circostanze, corretto è stato l’operato della Corte territoriale nel motivare nei
termini suesposti la sua decisione di ritenerne l’equivalenza, atteso che non
incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio
di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli
elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi,
apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (cfr. fra le
tante Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415); inoltre,
anche a proposito dell’aumento di pena per la continuazione, la Corte ha fatto
buon governo dell’art. 81 cpv. c.p., avendo dato conto delle decisioni assunte su
ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la
determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite (Sez. 4, n. 28139
del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101).

4. Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali.

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mostrato di tener conto sia dei plurimi e specifici, benchè remoti, precedenti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 17.12.2015.

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