Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2551 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2551 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PIU GIUSEPPE N. IL 19/04/1982
avverso la sentenza n. 91/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la re zione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PIU Giuseppe ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 385 e 582 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione sulla determinazione della pena inflitta.
g2.
Il
ricorso è privo del requisito della specificità, perché, a fronte di
limita ad affermare che mancherebbe la motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 111 dicembre 2012.
una pena fissata nel minimo edittale e lievemente aumentata per la continuazione, si