Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25509 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25509 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUATTRONE PAOLO N. IL 15/01/1946
avverso la sentenza n. 47/2011 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Quattrone Paolo propone ricorso per cassazione contro la sentenza

del tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza di primo
grado che lo condannava alla pena di euro 1000 di multa per i reati di

2.

A sostegno del ricorso ha proposto i seguenti motivi di censura:

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli

187 e 192 del codice di procedura penale; la stringata e generica
motivazione resa dal giudice del tribunale sarebbe priva di qualsiasi
motivazione che riguardi il caso esaminato ed avrebbe omesso di dare
risposta alle doglianze espresse in maniera analitica nell’atto di appello,
in particolar modo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni
accusatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed in parte
anche per la sua genericità; ed invero, il tribunale ha fornito una
motivazione specifica e logica, in ordine al giudizio di attendibilità della
persona offesa ed alla valutazione del complesso probatorio, alla pagina
due, capoversi 5, 6 e 7, operando una attenta valutazione di
credidibilità, anche sulla base dei riscontri, e dando conto delle leggere
discrepanze rinvenute nel dettaglio delle deposizioni delle due vittime,
afferenti a circostanze secondarie che non intaccano il nucleo
fondamentale dell’episodio, spiegandone altresì le cause.
2. Il ricorso, pertanto, costituisce null’altro che un tentativo di
ottenere una nuova valutazione di merito, certamente esclusa in sede di
legittimità a fronte di una motivazione adeguata, congrua e logica nella
sentenza impugnata.
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

1

cui agli articoli 594, 582 e 612 cod. pen..

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2015

2

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