Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25507 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25507 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASTO ALESSANDRO N. IL 01/02/1975
avverso la sentenza n. 2073/2007 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
PUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 3″ert i h,. frac—
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. f bAT’ Ca- \a v (1–

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO
Vasto Alessandro ricorre avverso la sentenza 17.10.13 del Giudice di pace di Roma con la quale è
stato condannato, per i reati di ingiurie e lesioni, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di € 1.000,00
di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere stato l’imputato

fornito alcuna ricostruzione alternativa dei fatti diversa da quella della parte offesa.
Senonchè — lamenta il difensore — dopo che erano state ammesse le prove a discarico, all’udienza dl
17.10.13 il giudice ne aveva disposto la revoca , con lesione del diritto di difesa per essere
stata fornita prova dell’esito negativo della citazione, ripetuta più volte, dei testi, anche per
l’udienza del 17.10.13 nella quale il difensore era giunto in ritardo, ma il giudice aveva ritenuto
ormai chiusa l’istruttoria rifiutando di verbalizzare la sua presenza.
Illegittimamente, quindi — conclude il ricorrente — erano state revocate le prove ammesse e non
poteva la responsabilità dell’imputato essere basata sulle sole dichiarazioni interessate delle parti
lese.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Se pure, infatti, è viziata da nullità l’ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca
dell’ammissione di un teste a discarico dell’imputato nonostante la mancata rinuncia, anche
implicita, ad esso del difensore ed in mancanza di una valutazione, da parte del giudice, della
superfluità della prova stessa, tuttavia detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte
presente, ai sensi dell’art.182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che in caso contrario essa è
sanata (v. Cass., sez.V, 17 febbraio 2012, n.18351; Sez.III, 12 gennaio 2006, n.816).
Nella specie, invece — come risulta dal verbale del 17.10.13 — il difensore presente, in sostituzione
ex art.97, comma 4, c.p.p., dell’Avv. Di Capua, nulla ha eccepito sulla revoca della ammissione
delle prove testimoniali e pertanto la relativa nullità è rimasta sanata.

condannato sulla base dell’assunto per cui, non essendo comparso in dibattimento, non aveva

Quanto al giudizio di responsabilità, con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi di
illogicità, il giudice di appello ha evidenziato come la colpevolezza del Vasto riposi sulle
dichiarazioni delle due parti lese — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — corroborate da
quelle dell’agente della Polizia di Stato, Traditi Marco, nonché dalle risultanze di cui alle
certificazioni sanitarie del Pronto soccorso dell’Ospedale S.Giovanni Addolorata di Roma,

Putrella Claudia .
L’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo di rilevare in sede di
legittimità cause di estinzione del reato ai sensi dell’art.129 c.p.p. (Sez.un, 22 novembre 2000, n.32,
De Luca) , preclude la rilevabilità ex officio del termine massimo di prescrizione dei reati in esame,
maturato alla data del 27.10.13, tenuto conto delle intervenute sospensioni del corso della
prescrizione per complessivi mesi 6 e giorni 22.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 18 maggio 2015

attestanti, per Cittadini Enzo, e per

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