Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25506 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25506 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANFOGLIO DAYGORO N. IL 02/07/1988
avverso la sentenza n. 1101/2007 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti. goma-4
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO

Tanfoglio Daygoro ricorre avverso la sentenza 12.12.13 del Tribunale di Bologna che ha
confermato quella, in data 20.9.11, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il
reato di cui agli artt.110 e 582 c.p., in concorso di attenuanti generiche, alla pena di € 400,00 di

Deduce il difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Armaroli, nel chiedere l’annullamento
dell’impugnata sentenza, violazione di legge per essere stato celebrato il giudizio di appello
nonostante il richiesto rinvio, tempestivamente comunicato e documentato, per legittimo
impedimento a comparire all’udienza del 12.12.13 per concomitanti impegni professionali e per
l’impossibilità di nominare un sostituto processuale.
Il tribunale, invece, aveva disatteso l’istanza di rinvio sulla base dell’imminente prescrizione del
reato, senza considerare però che il decorso del termine di prescrizione poteva e doveva essere
sospeso, consentendo così al difensore di partecipare alla celebrazione del processo per la nuova
udienza.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Il giudice di appello, infatti, nel ritenere non prioritario il concomitante impegno professionale
dell’Avv. Armaroli dinanzi al Giudice di pace di Bologna , non ha
considerato la possibilità della sospensione del corso della prescrizione ai sensi del comma 1 n.3)
dell’art.159 c.p., che avrebbe consentito proprio un ‘utile’ rinvio della trattazione del presente
processo a seguito del legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia del Tanfoglio.
Si è pertanto verificata una nullità assoluta, nel giudizio di appello, ai sensi degli artt.178, comma 1,
lett.c) e 179, comma 1, c.p.p. e tuttavia, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio per essere ormai maturato, alla data odierna ed in assenza di periodi di

multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Morti Davide, liquidati in € 700,00.

sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art.582 c.p., di anni sette e mesi
sei decorrente dalla data di commissione del reato (5.7.06).
Agli effetti civili, invece, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

Annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Roma, 18 maggio 2015

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

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