Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25505 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25505 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLACENTI CARMELO N. IL 31/08/1974
avverso la sentenza n. 3621/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Marletta, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Piacenti Carmelo propone ricorso per cassazione contro la sentenza

condanna emessa dal tribunale della medesima città per i reati di cui agli
articoli 610, 635 e 612 del codice penale; a sostegno del ricorso deduce:
a. contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e
violazione di legge in riferimento agli articoli 530, comma 2,
533 del codice di procedura penale; osserva il ricorrente come
il giudice di merito abbia confermato la responsabilità
dell’imputato esclusivamente sulla base dei fatti narrati dalle
persone offese, senza che questi abbiano trovato riscontro
nell’escussione dei numerosi testi sentiti, mentre la Corte
avrebbe sostenuto che i riscontri andavano trovati nelle
fotografie e nei certificati medici prodotti nel giudizio di primo
grado, nonché nelle testimonianze dei verbalizzati intervenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; il ricorrente contesta la motivazione
sotto il profilo dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, senza
tener conto del fatto che tali riscontri non sono affatto necessari,
essendo principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la
deposizione della persona offesa, pur se costituita parte civile, può
costituire, anche da sola, prova piena del fatto di reato; nel caso di
specie, peraltro, il ricorso è pure in gran parte generico.
2. Ne consiue la sua inammissibilità.
3.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)

1

della Corte d’appello di Catania che ha confermato la sentenza di

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/05/2015

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