Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25504 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25504 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJEPALI ELTON N. IL 20/09/1979
avverso la sentenza n. 395/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difens e Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Mangiantini il quale si riporta ai
motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Gjepali Elton propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della corte d’appello di Firenze che aveva confermato l’accertamento
delle responsabilità per i reati di cui agli articoli 614 e 582 del codice
penale, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di
Monsummano Terme solo per la concessione delle attenuanti generiche
prevalenti e per il beneficio della non menzione della condanna.
2.

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi di censura:
a.

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione alle risultanze istruttorie, che
avrebbe prodotto un travisamento dei fatti.

b. Violazione del principio di valutazione complessiva delle
risultanze processuali per avere la corte operato una
ingiustificata ed ingiustificabile selezione delle risultanze
processuali, omettendo di valutare unitariamente i dati emersi
nel processo, con l’inevitabile risultato di un travisamento dei
fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutto argomentato in fatto in
ordine alla ri-valutazione delle prove, secondo la personale prospettiva
del ricorrente. La difesa tenta, attraverso una valutazione frammentaria
ed un riesame di merito delle risultanze probatorie, di indurre questa
corte ad un giudizio valutativo che non le compete, a fronte di una
motivazione congrua, logica ed assolutamente coerente nella sua linea
argomentativa.
2. Quanto al dedotto travisamento del fatto, si ricorda che “In tema
di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma primo, lett. e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006,
mentre non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la

1.

preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento
della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato
il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di
prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal
caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal
giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi

3. Il “travisamento della prova”, peraltro non dedotto, può, infine,
essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella
di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il
limite del “devolutum” non può essere superato ipotizzando recuperi in
sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di
rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione
penale, sez. II, 28 maggio 2008, n. 25883; sez. 4, n. 20395 del 10
febbraio 2009).
4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca,
Rv. 217266).

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2015

sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola).

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