Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25501 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25501 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORONA FRANCESCO N. IL 18/02/1983
avverso la sentenza n. 248/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
18/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per L-A

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Uditpiklifensor Avv.
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9.

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18/03/2014, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la
decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
alla pena di giustizia Francesco Corona, avendolo ritenuto responsabile del reato
di bancarotta fraudolenta documentale.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,

nullità assoluta e insanabile, per avere il G.u.p. rigettato la richiesta di rinvio
dell’udienza del 08/07/2010, in cui era programmata l’audizione di un teste a
discarico, per ragioni di salute del difensore e ciò nonostante la produzione del
certificato medico attestante l’infermità, le impegnative per effettuare diversi
esami e analisi di laboratorio nonché la prescrizione di riposo assoluto senza
stimoli luminosi; b) che la sopravvenienza della malattia era stata prontamente
comunicata, appena si era resa disponibile la documentazione medica, a nulla
rilevando che ciò fosse accaduto tre quarti d’ora dopo l’orario fissato per l’inizio
dell’udienza, sia perché comunque il testimone, del quale era stato disposto
l’accompagnamento coattivo, non era ancora giunto in aula, sia perché
comunque il luogo nel quale si trovava il teste distava appena 70 chilometri dalla
sede giudiziaria, con la conseguenza che era ben possibile diffidarlo dal non
rendere ulteriore intralcio alla giustizia.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali,
sempre con riferimento al mancato rinvio dell’udienza del 08/07/2010,
sottolineando che la considerazione della Corte territoriale, secondo la quale il
difensore non aveva indicato le ragioni dell’impossibilità di farsi sostituire da
colleghi di studio “invece esistenti, come si ricava dalla stessa carta intestata
dello studio dell’Avv. Pusceddu”, era erronea, sia perché non valorizzata
dall’originario provvedimento del G.u.p., sia perché nella carta intestata dell’Avv.
Pusceddu era indicato solo il nome di un commercialista.
Con distinta articolazione del motivo, si rileva che erroneamente la Corte
territoriale non aveva concesso il rinvio della trattazione del processo all’udienza
del 18/03/2014, nonostante che il difensore avesse comunicato di aderire
all’astensione degli avvocati proclamata da tutti gli Ordini degli Avvocati della
Sardegna: al riguardo, si osserva, da un lato, che non assume rilievo la
trattazione del processo in camera di consiglio e, dall’altro, che la decisione della
Corte d’appello era basata su una valutazione di illegittimità della proclamata
astensione che spettava ad altri organi istituzionali. Il ricorrente aggiunge che il
riferimento, nella sentenza impugnata, all’apertura di un procedimento sulla
1

rilevando: a) che, nel corso del giudizio di primo grado, si era verificata una

legittimità dell’astensione, peraltro sopravvenuta alla decisione di rigetto della
richiesta di rinvio, oltre che irrituale, era inconferente, poiché nulla diceva
quanto alla finale valutazione della questione.
Infine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nonostante la disposta
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aveva assunto la prova testimoniale
senza la necessaria partecipazione del difensore e senza nominare un difensore
d’ufficio.

Considerato in diritto

prima articolazione del secondo motivo, dal momento che investono, sotto
diversi profili, la decisione di rigettare la richiesta di rinvio presentata dal
difensore per ragioni di salute, in relazione all’udienza del 08/07/2010.
Le censure sono nel loro complesso infondate, per l’assorbente e decisiva
ragione che il ricorso giustifica la comunicazione dell’impedimento operata
addirittura dopo l’inizio dell’udienza, assumendo che dalla data del certificato
emergerebbe che la malattia sarebbe insorta lo stesso giorno dell’udienza.
Ora, osserva la Corte, da un lato, che la data del certificato è assolutamente
irrilevante, quanto alla dimostrazione del momento in cui l’impedimento si è
concretizzato, e, dall’altro, che nel documento redatto dal sanitario si legge
espressamente che l’indicazione dell’08/07/2010 come data di inizio della
malattia proviene esclusivamente dal paziente (“dichiara di essere ammalato
dal…”) e non costituisce oggetto di alcun accertamento obiettivamente
verificabile.
2. Infondata è anche la seconda articolazione del secondo motivo, dal momento
che il ricorrente ingiustificatamente intende sottrarre al giudice il potere di
sindacare la legittimità della astensione cui il difensore intenda aderire, laddove,
come chiarito da Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927, in
tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi
rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo
costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei
soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale,
secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale,

dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti
secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in
materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se
l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle
competenti disposizioni

primarie e secondarie,

interpretazione.

2

previa

loro corretta

1. Per ragioni di ordine logico, si esaminano congiuntamente il primo motivo e la

Nel caso di specie, l’ordinanza del 18/03/2014 ha ritenuto che, nel caso di
specie, non erano stati rispettati gli obblighi di intervallo minimo tra le
astensioni, di preavviso minimo e di pretederminazione della durata, previsti
dall’art. 2, commi 1 e 2 della I. n. 146 del 1990, e recepiti nell’art. 2 del Codice
di autoregolamentazione degli Avvocati del 04/04/2007.
Tali rilievi sono completamente trascurati nel ricorso che, si concentra, come
detto, sulla infondata pretesa di escludere il sindacato giurisdizionale sulla
legittimità dell’astensione.

18/03/2014, la Corte territoriale ha respinto la richiesta presentata dal difensore
rende irrilevante l’ulteriore questione, prospettata nell’atto di impugnazione,
avente ad oggetto il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza camerale in caso di
adesione ad un’astensione legittimamente proclamata, e che, in effetti, è stato di
recente riconosciuto da Sez Un., n. 15232 del 30/10/2014 – 14/04/2015.
3. Fondata è, invece, l’ultima articolazione del secondo motivo, in quanto l’art.
599, comma 3, cod. proc. pen., chiaramente prevede che, nel caso di
rinnovazione dell’istruttoria, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a
norma dell’art. 603 del medesimo codice di rito, con la necessaria partecipazione
del pubblico ministero e dei difensori (al riguardo, si vedano Sez. 5, n. 5619 del
22/11/1999 – dep. 28/02/2000, Patalano, Rv. 215482; Sez. 5, n. 11269 del
17/02/1998, Gulinello, Rv. 211515; Sez. 2, n. 5734 del 14/04/1994, Ammirati,
Rv. 198659).
Nel caso di specie, la Corte ha, invece, provveduto all’assunzione della
deposizione del teste in assenza del difensore e senza provvedere alla necessaria
nomina di un difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il condiviso insegnamento di Sez. U, n.
31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146, il disposto di cui all’art. 420-ter
cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire
causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli
altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del
difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola
dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 31461 del
27/06/2006 – dep. 22/09/2006, Passamani, Rv. 234146).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 12/05/2015

La conferma, sotto il profilo appena indicato, dell’ordinanza con la quale, il

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