Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25500 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25500 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
NAYDENOV LYUBOMIR N. IL 24/02/1986
avverso la sentenza n. 4100/2013 TRIBUNALE di BARI, del
30/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Naydenov Lyubomir è stato assolto dal reato di cui all’articolo 497,

comma 2, del codice penale (contestato di per aver esibito una carta
d’identità falsa al personale della questura di Bari), per grossolanità del

fotocopia dell’originale, in possesso dell’imputato e riportante gli esatti
dati identificativi.
2.

Contro la sentenza di assoluzione propone ricorso immediato per

cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Bari, contestando la
grossolanità del falso, sulla considerazione che gli agenti di polizia che
hanno eseguito l’arresto, per rendersi conto della contraffazione hanno
dovuto effettuare l’esame con l’utilizzo della lampada di Whood.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui, contestando la motivazione
sulla grossolanità del falso, evidenzia vizi logici dell’argomentazione, con
riferimento alla immediata intelleggibilità della non autenticità del
documento esibito. Il tribunale, infatti, si limita ad affermare, senza
fornire sul punto alcuna specificazione, che la carta di identità appariva
sin dal principio contraffatta, salvo poi precisare – contraddicendo
quanto appena detto – che si trattava di mero sospetto, acclarato
dall’esame alla lampada di Whood.
2. Ma la motivazione è censurabile soprattutto laddove, al capoverso
successivo, sembra sconfessare la grossolanità del falso, affermando che
la penale responsabilità (che, dunque, pare sussistere) andava esclusa in
forza dell’avvenuta esibizione dell’originale del documento, contenente
gli stessi dati della copia in sequestro.
3. Ebbene, si riscontrano indubbiamente un difetto di motivazione
(quanto alla idoneità offensiva del falso) ed una contraddittorietà della
stessa (laddove prima sembra esprimersi un’evidenza della falsità e poi
si àncora la insussistenza del reato all’avvenuta esibizione di documento
contenente gli stessi dati della copia) che non consentono di

1

falso relativo al documento di identità, risultato essere una mera

comprendere il percorso logico in virtù del quale il giudice è pervenuto
alla declaratoria di assoluzione per insussistenza del fatto.
4. Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero deve essere
accolto, con annullamento della sentenza e rinvio al tribunale di Bari, il
quale avrà cura di fornire adeguata motivazione a supporto della propria
decisione, specificando perché ha ritenuto, nel caso di specie, la
insussistenza del fatto e chiarendo altresì i presupposti di fatto della

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bari per
nuovo esame.
Così deciso il 6/05/2015

propria decisione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA