Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2550 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2550 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SANCIS LUCIANO N. IL 08/01/1966
avverso la sentenza n. 419/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SANCIS Luciano ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 624-625 n. 7 cod.pen., e denuncia inosservanza dell’art. 521, comma 2, cod.proc.pen. per violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice di primo grado pronunciato condanna per il delitto di furto aggravato, immutando il fatto originariamente

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la verifica
dell’osservanza del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in seri- .
tenza deve essere condotta in funzione della finalità di salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato, cosicché la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie
concreta esposta nel capo d’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali in
modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di difendersi. Pertanto non può ravvisarsi un’immutazione non consentita del fatto, qualora quello ritenuto in sentenza sia
stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare una sua responsabilità per fatto di minore gravità (v. ex plurimis, Sez. 2,
n. 978 del 12.10.2000, Fichera, rv 217222).
Attenendosi al cennato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito ha
correttamente respinto l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, osservando che
l’imputato fin dall’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto in flagranza ha
confessato il furto dell’autovettura alla cui guida fu sorpreso dalle forze dell’ordine,
precisando di averla sottratta mentre era parcheggiata sulla pubblica via. Essendosi
dunque il giudice limitato a recepire, nel pronunciare condanna per il reato di furto aggravato, i nuovi profili fattuali spontaneamente introdotti dall’imputato, non è dato riscontrare violazione del diritto di difesa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa del-

contestato come ricettazione.

le ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2012.

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