Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 255 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 255 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO MASSIMILIANO N. IL 07/03/1971
avverso la sentenza n. 3029/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo
confermava la sentenza di primo grado con la quale Massimiliano De Gregorio,
veniva condannato, con la continuazione, alla pena di mesi sette e giorni quindici
di arresto, in relazione ai reati di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956
come specificamente contestati ed in specie alla reiterata violazione dell’obbligo
di rincasare non oltre le ore 20.

dedotta dell’imputato che era costretto a trascorrere la notte all’aperto per
essere stato allontanato dal centro di accoglienza.
La reiterazione delle violazioni ed i precedenti penali non consentivano di
riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo la
violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alla affermazione della responsabilità ribadendo che era stato
allontanato dal luogo ove trascorreva la notte, come, del resto, aveva accertato
anche la polizia giudiziaria.
Deduce le medesime doglianze anche in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non è preclusa dai
precedenti penali, ed alla determinazione della entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, deve essere ribadito che in tema di cause di giustificazione,
costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da
motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare
o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (Sez.
4, n. 46543 del 04/10/2004, Di Pietro, rv. 230573).
Nella specie, la Corte di merito ha specificamente rilevato la mancanza della
prova di quanto dedotto dal ricorrente ed ha, quindi, dato conto delle ragioni
della decisione sul punto.
Del tutto generico si palesa la doglianza del ricorrente in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della
pena sulle quali la Corte di appello ha compiutamente motivato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
2

Ad avviso della Corte territoriale, non risultava provata la circostanza

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 30 settembre 2013.

cassa della ammende.

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