Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25497 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25497 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OSSINE AHMED N. IL 09/01/1985
avverso la sentenza n. 2637/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

((0

Data Udienza: 27/03/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 16/05/2014, la Corte di appello di Venezia ha
confermato la sentenza in data 01/03/2012 con la quale il Tribunale di Padova

identificata, del reato di lesioni aggravate dall’uso di uno strumento atto ad
offendere in danno di Amaidi Tarek Ben Mohamed, condannandolo alla pena di
giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto
personalmente ricorso per cassazione Ossine Ahmed, denunciando – nei termini
di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
pen. – vizi di motivazione in ordine alla pena irrogata. Mentre il capo di
imputazione attribuisce l’uso della bottiglia di vetro al complice del ricorrente, la
sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, attribuisce al
ricorrente l’uso dell’arma impropria, sicché l’incertezza sull’effettivo svolgimento
dei fatti – che può trovare giustificazione nello stato di ubriachezza della persona
offesa – doveva condurre ad un più prudente ed equo trattamento sanzionatorio,
applicando la diminuzione di pena di cui all’art. 114, primo comma, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
In premessa giova evidenziare che la Corte di merito, esclusa qualsiasi
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (neppure eccepita
dall’imputato), ha ribadito la ricostruzione dei fatti, delineata dalla sentenza di
primo grado, che ha condotto all’accertamento che fu proprio il ricorrente – e
non il suo complice – a colpire la vittima con la bottiglia di vetro. Sotto questo
profilo, il ricorso, riproponendo la prospettazione che attribuisce al complice l’uso
della bottiglia in funzione dell’applicabilità dell’art. 114 cod. pen., omette il
puntuale confronto con le ragioni argomentative poste dai giudici di merito a
sostegno dell’indicata ricostruzione della vicenda, traducendosi, comunque, la
doglianza in censure di merito tese ad un’inammissibile rivisitazione della
valutazione del materiale probatorio esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità. Con specifico riguardo alla determinazione della pena, la Corte di
merito, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado (che aveva

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aveva dichiarato Ossine Ahmed colpevole, in concorso con persona non

escluso l’aumento per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale e
specifica), ha tenuto conto, oltre che dei precedenti dell’imputato, del non
modesto disvalore dei fatto (che ha cagionato alla vittima la frattura delle ossa
nasali), rilievi, questi, che, nel percorso argomentativo della sentenza
impugnata, rendono ragione della congruità, alla luce dei parametri
commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen., della pena irrogata, sulla base di una
valutazione non scalfita dalle deduzioni del ricorrente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del

ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27/03/2015.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle

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