Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25496 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25496 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA MARIA N. IL 08/12/1940
LO CONTE SEVERINO N. IL 28/10/1966
avverso la sentenza n. 15/2011 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 27/03/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio per remissione di querela. Udito altresì per i ricorrenti l’avv. D. Carchia,
che si è associato alla richiesta del P.G..

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata in data 03/04/2013, il Tribunale di Ariano Irpino, in

03/05/2011, ha: assolto Lo Conte Severino dal reato di cui all’art. 594 cod. pen.,
per non aver commesso il fatto, confermando la condanna dello stesso imputato
per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. in danno di Sampietro Luigi; rigettato
l’appello proposto dall’imputata Battaglia Maria, confermando la condanna della
stessa per i reati di cui agli artt. 81, 594, 582 cod. pen. in danno di Sampietro
Luigi; rigettato l’appello proposto, quale parte civile, da Battaglia Maria,
confermando la sentenza di assoluzione di Sampietro Luigi.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Ariano Irpino ha proposto ricorso
per cassazione Battaglia Maria, attraverso il difensore avv. D. Carchia,
deducendo l’intervenuta estinzione del reato per remissione della querela ed
allegando l’atto di remissione della querela e di accettazione da parte dei
querelanti.
Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lo Conte
Severino, attraverso il difensore avv. D. Carchia, deducendo l’intervenuta
estinzione del reato per remissione della querela (ed allegando l’atto di
remissione sopra indicato), nonché l’erronea conferma da parte del Tribunale di
Ariano Irpino della condanna per il reato di lesioni.
I ricorsi devono essere accolti. Deve preliminarmente rilevarsi che l’atto di
remissione di querela allegato dai ricorrenti fa riferimento alla querela sporta nei
confronti di Lo Conte Severino e di Battaglia Maria per «i fatti» di cui al
procedimento n. 15/11 RG Trib II Grado Tribunale Ariano Irpino, numero,
questo, che indentifica la sentenza impugnata: il tenore complessivo dell’atto e
l’esplicito riferimento ai «fatti» di cui alla sentenza di appello del Tribunale di
Ariano Irpino convergono, nella valutazione del Collegio, verso l’individuazione
della portata della remissione stessa come riferita non solo al reato di lesioni
esplicitamente menzionato, ma anche al reato di ingiuria per il quale il giudice di
appello ha confermato la condanna di Battaglia Maria.
Ciò premesso, il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato impone
– assorbita l’ulteriore doglianza del ricorso nell’interesse di Lo Conte Severino l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dei due
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parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino del

ricorrenti per essere i reati agli stessi ascritti estinti per remissione di querela; le
spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati.

Così deciso il 27/03/2015.

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