Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25483 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25483 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARTORI ANDREA N. IL 01/12/1988
SEGATTA ANGELA N. IL 20/03/1961
avverso la sentenza n. 72/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
14/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/03/2015

Fatto e diritto

Il giudice di merito ha ritenuto di potere desumere la falsità dell’autocertificazione alla luce
delle dichiarazioni degli agenti di polizia presenti sul luogo dell’accertamento, i quali hanno
riferito che, a bordo dell’autovettura del Sartori, vi erano quattro persone fra i quali due uomini
nella parte anteriore del mezzo e certamente una persona di sesso maschile alla guida, con il
capo rasato. Inoltre il giudice ha valorizzato quanto affermato dall’agente Zanella il quale,
conoscendo personalmente l’imputato, ha potuto dichiarare che la persona alla guida, benché
non identificata, era molto somigliante all’odierno imputato.
Lo stesso giudice, sia in primo che in secondo grado, ha ritenuto di svalutare la deposizione del
padre dell’imputato, Sartori Mario, il quale ha riferito che la sera dell’accertamento, a bordo
dell’auto del figlio, si trovava lui stesso con la moglie Segatta che era alla guida.
Deducono
1) la falsa applicazione dell’articolo 483 C. P.
Fanno notare gli impugnanti che la dichiarazione circa l’identità del conducente della
vettura, in relazione alla comunicazione di una violazione del Codice della strada che
comporta la decurtazione di punti sulla patente di guida, è richiesta dall’articolo 126 bis
del Codice citato (decreto legislativo numero 285/92) senza ulteriori formalità e senza
che siano previste sanzioni nel caso di erronea indicazione di tale identità ( previste
invece solo in caso di omissione della dichiarazione) e tanto meno richiede la
sottoscrizione di conferma conducente.
Infatti il proprietario del mezzo potrebbe rendere un’informazione incompleta quando
non è a conoscenza dell’identità dell’effettivo conducente dell’auto eventualmente
prestata terzi, così come è privo di poteri autoritativi circa l’apposizione della firma del
conducente in calce alla dichiarazione e la produzione del suo documento di identità.
Ne consegue che, ad avviso degli impugnanti, la comunicazione effettuata ai sensi
dell’articolo 126 bis del Codice della strada non può essere paragonata ad una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, potendo essere comunicata anche un qualsiasi
mezzo.
D’altra parte il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è ammesso solo
per dichiarazioni concernenti qualità personali e fatti che “siano a diretta conoscenza”
del dichiarante, evenienza che non necessariamente ricorrere in casi del genere di
quello in esame.
Non può pertanto farsi discendere la sanzione penale che l’articolo 483 prevede nel caso
di autocertificazione (redatta ai sensi degli articoli 46 e 76 del d.p.r. 445/2000) falsa,
anche nell’ipotesi di dichiarazione – pure non conforme al vero- resa ai sensi dell’articolo
126 bis del Codice della strada, posto che la predisposizione di un modulo di
comunicazione strutturato con la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ha costituito materia di una scelta del Ministero particolarmente impegnativa
ma non prevista dal Codice della strada;
1

Propongono ricorso per cassazione Sartori Andrea e Segatta Angela avverso la sentenza della
Corte d’appello di Trento in data 14 febbraio 2014 con la quale è stata confermata quella di
primo grado, di condanna in ordine al reato di cui all’articolo 483 C. P.
Gli imputati ( figlio e genitore) sono stati ritenuti responsabili di avere, in concorso fra loro,
attestato falsamente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata al Comando di
polizia locale in data 9 marzo 2011, di essere, rispettivamente, proprietario e conducente
dell’autovettura Fiesta targata CZ425YF, al momento dell’accertamento della violazione al
codice della strada (eccesso di velocità) di cui al verbale di accertamento del 5 febbraio 2011
ore 22.

2) il travisamento della prova, essendo dubbio l’accertamento degli agenti di polizia locale
circa il fatto che alla guida dell’autovettura e sarebbe stato un uomo.
Le condizioni di luce, la distanza e il fatto che anche la Segatta ha i capelli con taglio
maschile avrebbero dovuto far dubitare della attestazione degli agenti, soprattutto alla
luce delle dichiarazioni del teste della difesa;

Il ricorso cumulativo è infondato deve essere rigettato.
Il reato addebitato ai ricorrenti è quello che comporta l’applicazione della sanzione penale di
cui all’articolo 483 c.p. nel caso della falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale, diretta ad
essere recepita in un atto pubblico, secondo lo schema descritto tanto dalla norma appena
citata quanto dal combinato disposto degli articoli 46 e 76 del d.p.r.445 del 2000.
Non rileva, in altri termini, che la normativa del Codice della strada, rilevante ai fini
dell’applicazione della sanzione amministrativa, nonché la normativa civile si occupino
essenzialmente della individuazione del centro di imputazione della responsabilità in base a
criteri incentrati sul dovere di vigilanza del proprietario dell’autovettura circa l’identità del
conducente del mezzo.
Rileva invece, agli effetti penali, ed a prescindere dal contesto e dalle motivazioni, la
circostanza che il soggetto agente, reso edotto degli effetti della propria condotta, abbia ,
seppure in adempimento ad invito perentorio della Pubblica amministrazione conseguente
all’accertamento della violazione del Codice della strada, sottoscritto e presentato al pubblico
ufficiale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi della normativa sopra
citata, avente contenuto falso.
Invero tale genere di dichiarazione, una volta posta in essere, integra uno specifico
comportamento assoggettato a sanzione penale.
Nel caso di specie tutte le peculiarità della fattispecie di rilievo penale risultano integrate,
compresa quella della falsità della dichiarazione e del concorso di persone, per quanto si dirà
appresso.
In ordine alla falsità della dichiarazione, l’accertamento compiuto dal giudice del merito sulla
base di convergenti, plurimi e gravi elementi indiziari, costituisce valutazione di fatto che non
può essere ulteriormente sindacata dalla Corte di legittimità e tanto meno può esserlo alla luce
di considerazioni difensive che mirano soltanto a richiedere alla Cassazione un’autonoma e
diversa ricostruzione della vicenda.
In ordine al ritenuto concorso di persone nel reato, ancora una volta deve essere notato che il
ragionamento del giudice del merito è ineccepibile.
Lo stesso è stato fondato sul rilievo che l’apporto causale e il concorso della volontà della
Segatta nella realizzazione della condotta prevista dall’articolo di legge contestato sono
desumibili dal fatto che la stessa ha comunque fornito il proprio di documento d’identità al
soggetto che si è servito del documento stesso per attestare la veridicità di quanto falsamente
dichiarato e per imputare quella dichiarazione anche al titolare del documento d’identità
prodotto.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2015
Il Presidente
il Cons. est.

3) l’insussistenza del fatto a carico della Segatta. Costei infatti non si era recata a rendere
la dichiarazione presso il comando della polizia locale ed inoltre era proprio il soggetto
dalla cui patente erano stati decurtati i punti per la violazione al Codice della strada.

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