Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25482 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25482 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EXIANA ALESSANDRO N. IL 15/03/1971
EXIANA ANDREA N. IL 31/07/1969
avverso la sentenza n. 265/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 12/03/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per i ricorrenti l’avv. C. Coratella, che ha concluso per
l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 25/02/2014, la Corte di appello di

Cagliari aveva dichiarato Alessandro Exiana e Andrea Exiana colpevoli, quali
amministratori di fatto e di diritto di Edilcinque dichiarata fallita 11_06/12/2007, di._
bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme percepite a titolo di
corrispettivo di alcuni immobili e non risultanti nell’attivo fallimentare, di
bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto tutte le scritture
contabili, e di aggravamento del dissesto, per aver omesso di chiedere
tempestivamente il fallimento.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari hanno
proposto ricorso per cassazione Alessandro Exiana e Andrea Exiana, con un unico
atto e attraverso il difensore avv. C. Coratella, articolando cinque motivi di
seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La Corte di
appello non ha motivato congruamente in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato di bancarotta, laddove, secondo una recente pronuncia della
Corte di cassazione (n. 47502 del 2012), lo stato di insolvenza costituisce
l’evento del reato e deve essere sorretto dal dolo e porsi in rapporto causale con
la condotta dell’agente.
2.2. Violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 219 I. fall.,
inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione.
Con riferimento all’imputazione relativa alla cessione di immobili a
Emmequadra, la circostanza che le somme provento di detta vendita siano
servite per il pagamento di un debito dell’acquirente è lecita e non comporta
alcuna distrazione, non comprendendosi per quale ragione Emmequadra,
divenuta creditrice di Edilcinque dopo la cessione del credito verso la stessa da
parte di Italfondiaria, avrebbe dovuto versare il corrispettivo della vendita
immobiliare (300.000 euro) alla società debitrice. Nel caso di specie, si è
provveduto a pagare un debito di Edilcinque e non a soddisfare interessi esterni
al suo statuto sociale, sicché, al più, potrebbe lamentarsi il fatto che sia stata
soddisfatta Emnnequadra rispetto ad altri creditori, ma ciò avrebbe portato alla

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Cagliari ha confermato la sentenza del 14/07/2011 con la quale il Tribunale di

diversa contestazione di bancarotta preferenziale. Il bene venduto non può
ritenersi fuoriuscito o sottratto alla massa attiva dei creditori in quanto è certo
che il provento delle vendite non è mai entrato nelle casse di Edilcinque né della
famiglia Exiana.
Con riferimento all’imputazione relativa alla cessione dell’immobile a Mauro
Benvenuti, la Corte di appello non ha valutato il contratto di compravendita e
quello preliminare datato 15/01/2003, comprovanti che parte dell’importo
ritenuto distratto era stato versato il 31/12/2002, come verificabile dal relativo

momento della stipula del preliminare.
_2.3.. Violazione degli_ artt., ..2t6.

comma, n. 2, e 219 I. fall.,

inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione. Nel caso di specie,
essendo contestata esclusivamente la sottrazione delle scritture contabili, manca
l’accertamento del dolo specifico, risultando, al riguardo, del tutto generica la
motivazione della sentenza impugnata. La condotta degli imputati può, al più,
integrare il delitto di bancarotta semplice documentale.
2.4. Violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 219 I. fall.,
inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione nei confronti di
Andrea Exiana. La qualificazione di Andrea Exiana quale amministratore di fatto
è stata operata dai giudici di merito in modo apodittico, non risultando sufficiente
a tal fine il riferimento all’aiuto economico dato al fratello, alla denuncia
presentata a seguito dell’allagamento dei locali di sua proprietà dove erano
custodite le scritture contabili di tutte le società di famiglia e ai rapporti intercorsi
con la curatrice, la quale ha espresso valutazioni a titolo di impressione
personale non fondate su documenti.
2.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 217, primo comma, n. 4), I. fall.
L’art. 217 I. fall. è norma di esclusiva applicazione residuale, fuori dei casi
previsti dall’art. 216 I. fall., sicché ai ricorrenti non può essere contestata anche
la condotta prevista dall’art. 217, primo comma, n. 4), I. fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. Il primo motivo è infondato. L’orientamento richiamato dal ricorrente
(Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 – dep. 06/12/2012, Corvetta e altri, Rv.
253493) è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha
ribadito l’indirizzo consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso

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assegno; dall’atto notarile si evince che metà dell’importo era stata versata al

causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del
07/03/2014 – dep. 22/07/2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; conf., ex plurimis,
Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 – dep. 07/03/2014, Ghirardelli, Rv. 262741;
Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014 – dep. 18/11/2014, Simone, Rv. 261683; Sez.
5, n. 26542 del 19/03/2014 – dep. 19/06/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n.
11793 del 05/12/2013 – dep. 11/03/2014, Marafioti e altri, Rv. 260199; Sez. 5,
n. 232 del 09/10/2012 – dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Nella medesima
prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di bancarotta

sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello
_stato di insoivenza dell’impresa, _ né che abbia agito allo scopo di recare__
pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 – dep. 22/01/2013,
Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014 – dep.
28/05/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).

3. Anche il secondo motivo è infondato. Nella ricostruzione offertane dai
giudici di merito (sostanzialmente non contestata, in fatto, dai ricorrenti), la
complessa operazione relativa alla vendita degli immobili a Emmequadra si è
articolata attraverso vari passaggi (qui in sintesi ripercorsi), che rinvengono il
loro antefatto nelle due posizioni creditorie – sorte da altrettanti mutui rimasti
insoluti – vantate dalla società Italfondiario s.p.a. nei confronti di Edilcinque:
Italfondiario aveva ceduto, pro soluto, detti crediti a Emmequadra s.r.l. verso un
corrispettivo pari, complessivamente, a 916.000 euro. Contestualmente
Edilcinque aveva venduto gli immobili stessi in parte a Mauro Benvenuti (per un
corrispettivo di circa 154.000 euro) e in parte a Emmequadra, per un
corrispettivo di 300.000 euro. Di tali pagamenti, era stata rilasciata quietanza,
ma, come ha testimoniato Salvino Marras amministratore di Emmequadra, il
corrispettivo di 300.000 euro era stato da lui versato direttamente a
Ita!fondiario. Edilcinque, dunque, aveva consentito che il corrispettivo della
vendita dovutole da Emmequadra fosse da quest’ultima versato a Italfondiario,
che, avendo ceduto il credito nei suoi confronti, non era più sua creditrice.
L’assetto definitivo scaturito dalla complessa vicenda è descritto dai giudici di
merito nei seguenti termini: Italfondiario ha visto soddisfatto il suo credito,
senza esporsi al rischio di azioni revocatorie (essendosi limitata a cedere pro
soluto a Emmequadra i crediti verso la fallita); Emmequadra ha acquistato gli
immobili di Edilcinque a costo zero, perché con il corrispettivo pattuito (e non
versato alla fallita) aveva pagato il suo debito verso Italfondiario; Edilcinque
aveva ceduto i suoi immobili a Emmequadra senza ricevere da quest’ultima alcun
corrispettivo ed era rimasta debitrice verso la stessa società delle somme

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fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui

oggetto dei crediti ceduti da Italfondiario, sicché, al momento del fallimento, nel
patrimonio di Edilcinque non vi erano gli immobili, non vi era il corrispettivo della
loro vendita, mentre restava il debito verso Emmequadra, diventata titolare delle
posizioni creditorie già di Italfondiario.
Alla luce della ricostruzione della vicenda, le censure articolate dal ricorso
non meritano accoglimento. Esse fanno leva sulla valorizzazione congiunta di due
circostanze: che Emmequadra fosse diventata creditrice di Edilcinque (in quanto
cessionaria del credito già vantato da Italfondiario) e che la stessa Emmequadra

saldare il debito con Italfondiario. Tuttavia, la doppia veste contemporaneamente
rivestita da Edilcinque rispetto_ a Emmequ.adra (debitrice, in relazione al credito
già di Italfondiario acquisito dalla seconda; creditrice, in relazione al corrispettivo
della vendita degli immobili) non rende lecita la condotta degli amministratori
della fallita: come hanno rilevato i giudici di merito (con rilievi non censurati in
fatto dai ricorrenti), alla vendita degli immobili da parte di Edilcinque non ha
fatto seguito né la corresponsione alla venditrice del prezzo (“girato”
dall’amministratore di Emmequadra direttamente a Italfondiario, nonostante le
quietanze formalmente rilasciate), né l’estinzione del debito nei confronti – non
più di Italfondiario, ma – di Emmequadra: sotto quest’ultimo profilo, in
“Particolare, il ricorso non denuncia specifici travisamenti probatori nella
ricostruzione dei giudici di merito, né segnala dati probatori (dimostrativi
dell’estinzione – anche parziale – del debito) in contrasto con la ricostruzione in
fatto operata dalla sentenza impugnata. Di qui, nel percorso argomentativo delle
concordi sentenze di merito, il carattere distrattivo di un’operazione che ha visto
il patrimonio della fallita privato degli immobili e non incrementato del relativo
prezzo di vendita e neppure dell’estinzione del debito di Edilcinque verso
Emnnequadra. A quest’ultimo proposito, l’affermazione del ricorrente secondo cui
nel caso di specie si sarebbe provveduto a pagare un debito di Edilcinque
(affermazione sulla quale si incentra la prospettata configurabilità della
bancarotta preferenziale) non trova riscontro nella ricostruzione in fatto offerta
dai giudici di merito (e non oggetto, cone si è visto, di specifiche censure di
travisamento della prova da parte dei ricorrenti) secondo cui al momento del
fallimento, il patrimonio di Edilcinque era ancora gravato del «debito verso la
Emmequadra, divenuta titolare, per effetto della ridetta cessione, del credito
vantato dalla Italfondiario».
Con riguardo alla cessione dell’immobile a Mauro Benvenuti, la Corte di
appello ha esaminato la prospettazione difensiva incentrata sul preliminare di
vendita risalente al 2003, ritenendo il pagamento del prezzo in quell’epoca non
provato e in aperto contrasto con l’atto notarile di vendita del 03/05/2007, nel

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abbia utilizzato la somma dovuta ad Edilcinque per l’acquisto degli immobili per

quale il notaio rogante dà atto del pagamento attraverso cinque assegni
specificamente indicati: svincolate dalla denuncia di travisamenti della prova e
comunque dalla deduzione di specifici dati probatori, le doglianze del ricorrente anche a proposito dell’importo del corrispettivo distratto – risultano non
compiutamente correlate alle ragioni argomentative della sentenza impugnata e,
comunque, involgenti questioni di merito, tese a sollecitare una rivisitazione
esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale
probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione

La Corte di appello, peraltro, ha valorizzato, a fondamento del giudizio di
colpevolezza .in_ ordine ai fatti di bancarotta per distrazione, ulteriorLerementi,
quali la transazione della lite promossa dal fallimento per far affermare la
responsabilità degli imputati, transazione, questa, alla quale la Corte di merito con argomentazione non oggetto di critica da parte del ricorso – attribuisce
valenza di sostanziale riconoscimento della condotta distrattiva.

4. Il terzo motivo non merita accoglimento. I giudici di merito hanno
correlato la ritenuta sussistenza dello scopo di arrecare pregiudizio ai creditori
allo stato di decozione in cui si trovava la società, all’omesso tentativo – peraltro,
doveroso – di procedere alla ricostruzione delle scritture contabili asseritannente
distrutte, alla mancata presentazione, da molti esercizi prima del fallimento,
delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci e all’assenza di qualsiasi spiegazione
circa la mancata consegna della documentazione relativa al periodo successivo
alla asserita distruzione: sulla base di questi elementi, si è ritenuta la dolosa
preordinazione della sottrazione al fine di non rendere possibile alla curatela, in
evidente pregiudizio dei creditori, la loro completa identificazione, la
ricostruzione dei rapporti obbligatori e l’individuazione del beni facenti parte
dell’asse fallimentare. Lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è dunque
argomentato dai giudici di merito sulla base degli specifici elementi appena
passati in rassegna, sicché le censure del ricorso sono manifestamente
infondate.

5. Il quarto motivo non può essere accolto. L’attribuzione ad Andrea Exíana
del ruolo di amministratore di fatto della fallita (ruolo, che, nell’argomentare del
giudici di merito si salda a quello di amministratore di diritto ricoperto dal
ricorrente fino al 2004, periodo al quale sono riferibili alcuni dei fatti di
bancarotta in questione) è stata motivata sulla base di una pluralità di
convergenti dati probatori: la detenzione delle scritture oggetto della denuncia di
distruzione del 04/11/2006, denuncia che la Corte di merito ritiene in parte

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coerente agli elementi conoscitivi richiamati ed immune da vizi logici.

falsa; la transazione della lite promossa dal fallimento nei suoi confronti quale
amministratore di fatto in relazione alle vendite del maggio del 2003; le
dichiarazioni del curatore che ha riferito come il ricorrente, a differenza del
fratello, fosse a conoscenza di tutte le vicende societarie e che, convocato il
secondo, si era presentato anche il primo, l’unico in grado di rispondere alle sue
domande e alle richieste di chiarimenti.
A fronte della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, le
doglianze del ricorrente, per un verso, omettono il puntuale confronto con le

circa la denuncia di distruzione della documentazione) e, per altro verso,
deducono duestio_ni inidonee a travolgere la tenuta della sentenza impugnata (il
contributo conoscitivo del curatore, da questi prospettato con la necessaria
cautela, precisando che le sue osservazioni non trovavano riscontri in
documenti).

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che la clausola di
sussidiarietà prevista dall’art. 217 I. fall. è destinata ad escludere il concorso dei
reati in presenza del medesimo fatto di bancarotta, laddove la disciplina speciale
sul concorso di reati prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si
applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di
bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt.
216 e 217 della stessa legge (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 – dep.
26/05/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249667).

7. I ricorsi, pertanto devono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali.
Così deciso il 12/03/2015

argomentazioni della Corte di appello (in ordine, in particolare, alle valutazioni

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