Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25481 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25481 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONOMO GASPARE N. IL 10/07/1974
avverso la sentenza n. 2166/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 12/03/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 19/11/2013, la Corte di appello di
Salerno ha confermato la sentenza in data 08/06/2012 con la quale il Tribunale
di Nocera Inferiore aveva dichiarato Gaspare Bonomo colpevole del reato di cui

(capo A) e del reato di cui all’art. 495 cod. pen., per avere dichiarato falsamente
alla polizia_giudiziaria .che procedeva al suo controllo, di chiamarsi. Alessandro,
(capo C), rideterminando la pena irrogata nella misura di anni 1 e mesi 2 di
reclusione.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto
ricorso per cassazione Gaspare Bonomo, attraverso il difensore avv. G.
Margiotta, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione della legge processuale. Erroneamente
la Corte di appello ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio
e dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. avvenuta nei confronti dell’imputato
unitamente al difensore avv. Enrico Di Somma, deceduto, sicché si rimarca
l’inosservanza della legge processuale per difetto di notifica del decreto di
citazione in primo grado, con conseguente mancato rispetto del termine di
comparizione, e della mancata notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
anche presso il difensore di fiducia. Bonomo non ha avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, laddove la Corte di appello ha liquidato l’eccezione
sostenendo il perfezionamento della notifica a mezzo posta, il che non è
avvenuto.
Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. La condanna per il reato di
cui all’art. 495 cod. pen. si basa su quanto riferito dal teste di polizia giudiziaria
Lops, che ha riferito di essersi accorto nell’aprile del 2009 che la persona fermata
nel giugno del 2008 non era Alessandro Bonomo, ma Gaspare Bonomo: il
riconoscimento, tuttavia, è stato eseguito senza l’osservanza delle disposizioni di
legge e sulla base della carta di identità fornita dalla Guardia di Finanza al Lops.
Non risulta provato l’elemento psicologico del reato, mentre la Corte di appello
ha posto a sostegno della condanna le sole dichiarazioni dell’agente intervenuto
rese circa un anno dopo i fatti.

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all’art. 116 c.d.s., per aver condotto un’autovettura privo di regolare patente

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione. In ordine
alla condanna per il reato di cui all’art. 116 c.d.s., non vi è prova della
conoscenza da parte dell’imputato del provvedimento di revoca risalente al 2002,
sicché, in assenza di altri elementi di riscontro, l’imputato doveva essere assolto.
Il quarto motivo denuncia violazione di legge circa l’applicazione della pena.
La Corte di appello ha adottato un’interpretazione restrittiva e non ha svolto
alcun accertamento in ordine alla revoca della condotta inizialmente assunta, alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è, nel suo complesso, inammissibile.
La doglianza relativa alla citazione dell’imputato in primo grado è
inammissibile. La sentenza di appello ha rilevato che il decreto di citazione è
stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 30/03/2010 all’imputato
mediante consegna a mani della moglie capace e convivente con successiva
spedizione di raccomandata indicata nell’avviso di ricevimento. Il ricorrente si
limita ad affermare che la notifica a mezzo posta non è in realtà avvenuta, ma a
fronte del rilievo della Corte di merito – che trova riscontro in atti – la doglianza è del tutto generica. Le ulteriori eccezioni sono manifestamente infondate.
Quanto alla dedotta invalidità dell’omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 415
bis cod. proc. pen., è assorbente il rilievo che la nullità conseguente all’omessa
notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non
integra una nullità assoluta e insanabile, in quanto non riguarda la citazione
dell’imputato stesso, bensì una nullità a regime intermedio, con la conseguenza
che essa deve essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della
sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 47529 del 02/12/2008 – dep. 22/12/2008,
P.M. in proc. Barcellona e altro, Rv. 242075), eccezione della cui tempestiva
proposizione il ricorrente omette di dar conto e che comunque non risulta.
Analoga conclusione si impone con riguardo alla dedotta violazione del termine a
comparire: pur aderendo al più rigoroso orientamento secondo cui la violazione
del termine a comparire, non risolvendosi in una omessa citazione dell’imputato,
costituisce – non già una nullità relativa (Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008 – dep.
04/09/2008, Pelizza, Rv. 240704), ma – una nullità a regime intermedio che
risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall’art.
180, richiamato dall’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014 dep. 09/07/2014, Braidich, Rv. 259978) non risulta l’osservanza di tali termini.
Quanto alla notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia deceduto, la

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quale occorre riferirsi per la determinazione della pena.

sentenza impugnata dà atto che il decreto di citazione a giudizio risulta
notificato, oltre che all’imputato, anche al difensore di fiducia dell’imputato a
mani di Concetta Di Somma, figlia dell’avv. Di Somma difensore di fiducia
dell’imputato, e che in tale circostanza l’ufficiale giudiziario aveva annotato che
l’avv. Enrico Di Somma era deceduto; successivamente, in dibattimento, non
avendo l’imputato nominato altro difensore di fiducia, gli veniva nominato un
difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Rileva il Collegio che,
nel caso di specie, il giudice, prima del dibattimento (Sez. 2, n. 48881 del

provvedere alla nomina del difensore d’ufficio: la relativa nullità, tuttavia, non ha
carattere assoluto e insanabile, non vedendosi nell’ipotesi in _cui_iLdifensore. di
fiducia non presente, perché non avvisato, sia sostituito dal difensore di ufficio
(ipotesi nella quale un indirizzo di questa Corte ritiene integrata una nullità
assoluta insanabile, in quanto la nomina del difensore d’ufficio non pone rimedio
alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza
tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 179,
comma primo, cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014 – dep.
16/05/2014, Zambon, Rv. 259614), sicché la stessa non risulta
tempestivamente rilevata o eccepita.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La sentenza di primo grado, che si
integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997
– dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) e da questa espressamente
richiamata sul punto, ha ricostruito l’identificazione dell’imputato e
l’accertamento della circostanza che, all’atto del controllo, egli aveva mostrato
agli operanti la patente del fratello Alessandro: lo scambio di identità emerse
solo a seguito della notifica alla madre delle contravvenzioni in quanto
proprietaria dell’auto sulla quale viaggiava l’imputato e responsabile in solido;
all’agente Lops, che aveva proceduto al controllo, furono quindi mostrate le carte
di identità di Gaspare Bonomo e di Alessandro Bonomo, il che consentì
l’identificazione dell’imputato. Posto che l’individuazione fotografica di un
soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui
affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della
deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua
identificazione (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 – dep. 20/12/2012, Aleksov,
Rv. 253910) e che rispetto alla deposizione dibattimentale dell’agente Lops
nessuna censura è prospettata dalla difesa, il motivo è inammissibile. Del tutto
generica è la doglianza relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del
reato.

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26/11/2009 – dep. 21/12/2009, Carbonara e altri, Rv. 246474), avrebbe dovuto

Il terzo motivo è del pari inammissibile. La Corte di merito ha rilevato che
l’imputato ha agito con le modalità contestategli perché era privo della patente di
guida ritiratagli, sicché era pienamente consapevole sia di tale circostanza, sia
della volontaria esibizione della patente del fratello. A fronte della motivazione
della sentenza impugnata, la doglianza, sostanzialmente, deduce questioni di
merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha
operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati

Il quarto motivo è manifestamente infondato: a fronte di una significativa
_ riduzione della pena finale irrogata_ (da anni 1 mesi 8 di reclusione ad anni 1
mesi 2 di reclusione), la Corte di merito ha confermato il diniego delle
circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta e per i
numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, sicché le doglianze del
ricorrente sono prive di correlazione con le ragioni argomentative della sentenza
impugnata.
L’inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevabilità della prescrizione
della contravvenzione che sarebbe maturata successivamente alla sentenza
impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv.
217266), comporta la condanna del ricorrente al pagamento – delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima
equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/03/2015

ed immune da vizi logici.

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