Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2548 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2548 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I

2,)
1 AZZARELLO AGATA N. IL 0 /1965 * C/
) PACE GIUSEPPE F CO N. IL 16/06/1975 * C/
LICA ANTONINO N. IL 0:734394965-0•

PC i

avverso l’ordinanza n. 4791/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MOLLICA Antonino ricorre contro il decreto specificato in epigrafe,

che disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato nei confronti di Azzarello Agata
e Pace Giuseppe, indagati per il reato di falsa testimonianza, e denunciano:
1. inosservanza dell’art. 408, comma 2, cod.proc.pen., per non essergli stato notificato, quali persone offesa dal reato, l’avviso della richiesta di archiviazione;

di falsa testimonianza si consumerebbe solo al momento della conclusione del
procedimento civile in cui è resa.

§2.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto che non ri-

veste la qualifica di persona offesa dal reato. Infatti la falsa testimonianza è delitto
contro l’amministrazione della giustizia personificata dallo Stato, mentre alla parte in
causa, che dalla falsa testimonianza risulti pregiudicata, compete la qualifica di persona danneggiata dal reato (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 29.09.2005, rv 232079; idem,
15.10.2002, rv 225765).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento
alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso l’il dicembre 2012.

2. manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice affermato che il reato

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