Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25477 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25477 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUPUSHOR OLEG N. IL 26/11/1978
avverso la sentenza n. 3076/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “?,+i>lit tittuA °
che ha concluso per JN.4 •t,Let_uccecti l,-0,62 gp„,,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/03/2015

A

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Lupushor Oleg avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano in data 18 marzo 2014 con la quale, per quanto qui d’interesse, è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado in ordine al reato di falsificazione di una patente di guida,
accertato il 9 ottobre 2007.
Deduce la violazione di legge (articoli 49 e 477-482 c.p.) nonché il vizio della motivazione.
Critica in particolare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non si sarebbe trattato di
falso grossolano dal momento che si trattava di due fogli fotocopiati, ritagliati e plastificati.
Ed invece, ad avviso della difesa, la grossolanità si sarebbe dovuta riconoscere dal momento
che le fotocopie non recavano alcun timbro ufficiale e la falsità si percepiva ictu oculi.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere letta unitamente alla ricostruzione del fatto come operata
dal primo giudice — ricostruzione invero recepita di fatto dalla Corte territoriale- e non
contestato dalla difesa.
Può dunque ritenersi acquisito che, in occasione dell’accertamento di un incidente stradale in
cui il prevenuto era rimasto coinvolto, costui era risultato in possesso di un documento che
presentava le sembianze di una patente di guida internazionale apparentemente rilasciata dalle
autorità del Paese di provenienza dello stesso ricorrente e recante un numero progressivo di
emissione ( n. 263206). Soltanto i conseguenti approfondimenti investigativi consentivano di
appurare che si trattava del frutto di assemblamento di fotocopie poi plastificate, di un atto
originario — ma non originale, perché mai emesso- sul quale apparivano trascritte le generalità
del ricorrente e apposta la sua fotografia.
Si trattava dunque della formazione di un atto falso, con l’indubbio contributo dell’interessato,
essendo tale atto destinato a comprovare la idoneità alla guida di soggetto che mai la aveva
formalmente conseguita: una certificazione che, come motivatamente affermato dalla Corte di
merito, era idonea a trarre in inganno e non aveva neppure a che vedere con la
presentazione, come originale, di un documento fotocopiato, ossia con la fattispecie concreta
che, seppure in una diversa prospettiva, è stata evocata dalla difesa a sostegno della tesi della
inoffensività della condotta.
D’altra parte, la osservazione del ricorrente, contrastante con tale ricostruzione, secondo cui si
sarebbe in presenza di mere fotocopie prive di timbri di autenticazione, non può essere, in
quanto tale apprezzata in questa sede di legittimità , risolvendosi nella prospettazione di un
elemento di fatto che la Cassazione non può direttamente verificare. Ed inoltre, si tratterebbe
comunque di allegazione generica in quanto non adeguatamente supportata dalla illustrazione
delle ragioni in diritto capaci di renderla idonea a generare un verdetto liberatorio.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 12 marzo
2015

Il Preid nte

il C

P

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