Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25470 del 19/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25470 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO GAETANO N. IL 07/03/1955
SAPUPPO FRANCESCO N. IL 30/03/1953
GANGEMI MICHELE N. IL 30/08/1991
avverso la sentenza n. 1441/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/01/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso
chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8 marzo 2013 il Tribunale di Catania affermava la responsabilità di
Gaetano SPAMPINATO, Francesco SAPUPPO e Michele GANGEMI per i reati di tentato furto
aggravato di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale, nonché il solo SPAMPINATO anche
per il reato di lesione aggravate. I fatti addebitati erano relativi al furto di una autovettura
parcheggiata nella pubblica via (capo sub n. 1), alla resistenza a pubblici ufficiali perché,

altri automobilisti e dei passanti, anche collidendo con le autovetture parcheggiate nella
pubblica via e frontalmente con una autovettura della Polizia di Stato (capo sub n. 2). In
conseguenza di tale collisione i due agenti a bordo della autovettura avevano riportato delle
lesioni.
2. In conseguenza dell’appello proposto dal Procuratore Generale e dagli imputati, la Corte di
Appello di Catania, con sentenza del 28 ottobre 2013, ha riformato la suddetta sentenza,
escludendo la continuazione tra i reati contestati, ritenendo assorbito il reato di lesioni in quello
di resistenza e rideterminando la pena inflitta a ciascun imputato autonomamente per il reato
di tentato furto e per quello di resistenza.
3.

Hanno proposto ricorso in Cassazione i tre imputati.

3.1. Gaetano SPAMPINATO e Francesco SAPUPPO, con atti sottoscritti personalmente, hanno
dedotto i seguenti motivi.
3.1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza.
Hanno sostenuto i ricorrenti che nel caso in esame non sarebbe configurabile il suddetto reato,
in quanto si sarebbe concretizzata solo una resistenza passiva, dettata da una reazione
istintiva di fuga, certamente priva dell’elemento soggettivo ovvero del fine di ostacolare
l’attività del pubblico ufficiale.
3.1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della continuazione ex art. 81 cod. pen.
I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza del vincolo della
continuazione tra i reati contestati, sostenendo di contro che l’ulteriore attività posta in essere
dagli imputati è stata resa necessaria dall’azione precedente, alla quale si collega, tanto da far
apparire come un tutt’unico inscindibile sia l’azione realizzatrice del furto tentato che quella di
fuga posta successivamente, nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze della prima azione.
3.1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui hanno negato le suddette circostanze senza
preoccuparsi di motivare le ragioni di tale diniego. Deducono poi che la Corte territoriale non
ha tenuto in alcun conto che entrambi gli imputati in sede di convalida dell’arresto hanno

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durante la fuga, effettuavano manovre pericolose per l’incolumità degli agenti operanti, degli

ammesso la responsabilità per il reato di tentato furto, manifestando la volontà ad una
generale collaborazione processuale.

3.2. L’imputato GANGEMI, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di
resistenza.
Il ricorrente ha evidenziato che aveva chiesto di definire il processo con il rito abbreviato
condizionato all’esame degli agenti di polizia proprio per provare che la dinamica dei fatti non

3.2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. e in
relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente si è lamentato della mancata concessione delle
attenuanti generiche nonché della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., sebbene egli
avesse confessato il tentato furto e avesse avuto un positivo comportamento anche successivo
ai fatti.
3.2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del
vincolo della continuazione.
Anche il GANGEMI ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso la
sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti per cui è stato condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente alle doglianze relative al mancato riconoscimento del
vincolo della continuazione tra i reati ascritti agli imputati.
1.

Infondato è il motivo, proposto da tutti i ricorrenti, in ordine alla sussistenza del reato di

resistenza.
I giudici di merito hanno così ricostruito i relativi fatti: gli agenti di polizia erano intervenuti, in
seguito a segnalazione, sorprendendo i tre odierni imputati intenti

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