Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25469 del 09/05/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25469 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3944/2011 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen.,
fu applicata a A.A. per i reati contestati (bancarotta e
appropriazione indebita aggravata) la pena concordata con la pubblica accusa
nella misura di due anni e sei mesi di reclusione, così rideterminata in
continuazione con i fatti già giudicati con altra sentenza divenuta irrevocabile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
il quale si deduce mancata applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., carenza

della pena, nonché violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della
pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per
la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che
basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili
dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali
possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si
vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che d’altra parte la sentenza di applicazione della pena non può essere
censurata per mancata valutazione delle prove e, quindi, per l’omessa pronuncia
sull’infondatezza dell’accusa, in quanto una tale valutazione avrebbe dovuto
svolgersi, in contraddittorio delle parti, nel dibattimento al quale l’imputato e il
P.M., di accordo, hanno rinunciato (Sez. 4, n. 334 del 27/09/1994 – dep.
18/01/1995, Piroscia, Rv. 201217);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte
che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato
trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto
da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto
ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti
non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di
aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento
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di motivazione in ordine alla improcedibilità dell’azione penale ed eccessività

formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle
componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del
29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi
interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale
espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n.
28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che corretta è la statuizione di revoca di diritto del beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso con precedente sentenza, statuizione in

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 9 maggio 2016
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

relazione alla quale il motivo è del tutto generico;

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