Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25464 del 25/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25464 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJOKA EDMOND N. IL 22/09/1983
avverso la sentenza n. 1164/2012 TRIBUNALE di FORLI’, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/02/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di Forlì, ha
proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, Gjoka
Edmond, ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 116 commi
13 e 18 del Codice della Strada, chiedendo il minimo della pena e
i benefici di legge.

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto da difensore (avv. Alessandro
Sintucci) non abilitato perché non iscritto all’albo degli
avvocati abilitati a difendere davanti alla Corte di Cassazione e
per motivi manifestamente infondati.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500

a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di causa di

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015
95on glfe es

)presidente

Il ricorso è inammissibile,

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