Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25463 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25463 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORENTINO CIRO N. IL 12/10/1964
GRASSI RAFFAELE N. IL 30/10/1986
avverso la sentenza n. 1011/2013 TRIBUNALE di PIACENZA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.198 ricorrenti FIORENTINO Ciro – GRASSI Raffaele

Motivi della decisione

Gli imputati propongono, a mezzo dello stesso difensore, distinti ricorsi
per cassazione ( ancorchè di identico contenuto ) avverso la sentenza in

loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena come concordata tra le parti,
in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110,624,625 nn. 5 e 7
e 61 n. 7 cod. pen., commesso in Piacenza l’ 8 novembre 2013.
I ricorsi sono, in primo luogo, inammissibili siccome tardivamente proposti in
data 20 gennaio 2014. Né rileva l’illegittima riserva di deposito della
motivazione entro il termine di 60 giorni, irritualmente enunciata nel dispositivo.
Condivide invero il Collegio quanto statuito dalla Sez. 1 di questa Corte con la
sentenza n. 5496 / 2010 rv.246125, secondo cui

“Il termine di impugnazione

della sentenza di patteggiamento emessa a norma dell’art. 448, comma primo,
cod. proc. pen., è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale
riserva di motivazione dilazionata e decorre dall’ultima delle notificazioni
eseguite all’imputato o al difensore “.
Ne consegue pertanto che,dalla

scadenza del termine ordinario di giorni

QUINDICI, fissato dall’art.544, comma 2° cod. proc. pen. per il deposito della
motivazione della sentenza e decorrente dal 16 novembre 2013: giorno
successivo alla pubblicazione del dispositivo letto in udienza alla presenza di
entrambi gli imputati in stato di detenzione, prendeva avvio l’ altro termine di
giorni QUINDICI, previsto dall’art. 585, comma 1° lett. a) cod.proc.pen., ai fini
delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi a seguito di
procedimento in camera di consiglio. Tale termine si era definitivamente
compiuto in data 15 dicembre 2013.
Il Collegio infatti condivide e fa proprio quanto ancora statuito da questa stessa
Sezione con sentenza n.6387 / 2012 ( dep. 16 febbraio 2012 ) secondo la quale,
in conformità all’avviso espresso dalle Sezioni Unite penali con sentenza n. 295 /
1993 rv.195617, la sentenza di patteggiamento deve ritenersi emessa in
camera di consiglio ( risultando quindi impugnabile nel termine di giorni quindici)
potendo dirsi emessa in esito al dibattimento nel solo caso ( invero eccezionale
e che comunque non ricorre nella fattispecie in esame ) in cui il P.M. non
aderisse alla richiesta della parte e la richiesta medesima venisse accolta dal
giudice, appunto, all’esito del dibattimento.

epigrafe con la quale il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, ha

Il richiamato orientamento è stato poi recepito da ulteriori pronunzie di altre
Sezioni di questa Corte, di guisa che deve ritenersi insegnamento consolidato e
prevalente. Da esso quindi non v’è ragione alcuna di discostarsi.
Il ricorso va comunque in subordine giudicato inammissibile, ex art. 606,
comma 3, cod.proc.pen., perché proposto per insussistenti vizi di carenza della
motivazione in punto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,
atteso quanto argomentato dal Giudice

a quo circa l’avvenuto arresto dei

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00,
ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.

ricorrenti,nel flagrante impossessamento dell’automezzo carico di medicinali.

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