Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25462 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25462 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO ANTONIO N. IL 26/04/1982
avverso la sentenza n. 3303/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.197 ricorrente GAROFALO Antonio

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre personalmente per cassazione avverso la
sentenza 12 dicembre 2013 con la quale la Corte d’appello di FIRENZE, in

Firenze, rideterminava la pena in UN anno, mesi SEI di reclusione ed euro
2.600,00 di multa, dichiarata la già concessa attenuante prevista dall’art. 73,
comma V° d.P.R. n. 309/1990, prevalente sulla contestata recidiva ed assolveva
l’imputato dalla cessione a Massaro Beniamino. Confermava nel resto la sentenza
appellata che,in esito a giudizio abbreviato, dichiarò il predetto responsabile del
delitto previsto dagli artt. 81 cpv.cod. pen., 73.,comnni 1 e 1-bis d.P.R. n.
309/1990 ( detenzione a fini di spaccio di quantitativi vari di sostanza
stupefacente tipo eroina e cessioni di dosi della stessa sostanza stupefacente a
terzi ) commesso in Figline Valdarno il 29 luglio 2012.
Denunzia il ricorrente pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata in
punto al diniego delle attenuanti generiche.
La censura è infondata giacchè la Corte d’appello, con esaustiva ed appropriata
motivazione, coerente con le obiettive risultanze del certificato penale del
prevenuto, ne ha ribadito l’innmeritevolezza attesi i precedenti penali anche
specifici e la rilevante capacità a delinquere dimostrata per essersi dedicato allo
spaccio immediatamente dopo aver scontato la pena irrogatagli per il medesimo
reato.
Va invece rilevata d’ufficio,

ex art. 609, comma 2° codice di rito,

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio.
Giova invero rammentare che, per quanto in questa sede rileva, all’epoca del
commesso reato: 29 luglio 2012, l’art. 73, comma V° del d.P.R. n.309/1990
prevedeva un’attenuante ad effetto speciale,con pena della reclusione compresa
tra UNO e SEI anni congiunta a pena della multa compresa tra euro 3.000 ad
euro 26.000 , a prescindere dalla tipologia delle sostanze stupefacenti.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art.

1

comma 1° della legge

21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

i

parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal GIP del Tribunale di

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con la pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da
euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o “leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21

marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10. Appare
quindi, a tale stregua, palesemente eccessiva, oltreché sprovvista di adeguata
motivazione a supporto, la pena base, fissata dalla Corte d’appello in 1 anno,
mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,rispetto alla forbice edittale delle
pene di entrambi i generi,divenute attualmente applicabili. Al Giudice di rinvio,
individuato in altra sezione della Corte d’appello di Firenze, deve quindi
demandarsi la integrale revisione della determinazione del trattamento
sanzionatorio.
Conclusivamente deve annotarsi che, disposto da questa Corte il rinvio del
procedimento esclusivamente in punto alla rideteriminazione della pena, il
giudicato (progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e
sull’affermata responsabilità dell’imputato, preclude – ovviamente – che tali

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questioni siano rimesse in discussione, attesa la definitività della decisione sui
suddetti punti ( cfr. ex multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez.
3 n.6607/2000; Sez. 4 n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010).

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Rinvia sul punto alla Corte d’appello di Firenze.Rigetta nel resto.Visto l’art. 624
cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

PQM

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