Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25461 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25461 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KETTANI YOUNESS N. IL 16/01/1988
4d”
avverso la sentenza n. 3323/2013 TRIBUNALE di SAVONA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.196 ricorrente EL KETTANI YOUNESS

Motivi della decisione

Deve giudicarsi inammissibile, siccome manifestamente infondato, il
ricorso come in epigrafe personalmente proposto dall’imputato avverso la
sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Savona ex art. 444 cod. proc.

pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 ( detenzione a fini di spaccio di
quantitativi di cocaina ed illecita cessione di dosi della stessa sostanza )
commessi in Albenga il 15 ed il 18 novembre 2012.
Contrariamente alle obiezioni dal ricorrente dedotte per la violazione dell’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., deve rilevarsi che il Tribunale ha congruamente
evidenziato che non ricorrevano cause di proscioglimento

ex art. 129 cod.

proc.pen; che corretta era la qualificazione del fatto ed il riconoscimento delle
attenuanti generiche in ragione del positivo comportamento processuale e che
infine congrua

risultava la pena concordata tra le parti e l’attribuibilità

all’imputato dei delitti a lui ascritti. E’ opportuno conclusivamente rammentare
che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non
è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento — non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto,
alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze — ma anche alla entità e modalità di applicazione della pena,salvo
che non si versi in ipotesi di pena illegale ( cfr.,ex muitis: Sezione VII, 21
dicembre 2009, El Hanana):censura neppure dedotta in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00, in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

pen. in quanto ritenuto responsabile di due violazioni degli artt.81 cpv.,110 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA