Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25461 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25461 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KETTANI YOUNESS N. IL 16/01/1988
4d”
avverso la sentenza n. 3323/2013 TRIBUNALE di SAVONA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.196 ricorrente EL KETTANI YOUNESS
Motivi della decisione
Deve giudicarsi inammissibile, siccome manifestamente infondato, il
ricorso come in epigrafe personalmente proposto dall’imputato avverso la
sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Savona ex art. 444 cod. proc.
pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 ( detenzione a fini di spaccio di
quantitativi di cocaina ed illecita cessione di dosi della stessa sostanza )
commessi in Albenga il 15 ed il 18 novembre 2012.
Contrariamente alle obiezioni dal ricorrente dedotte per la violazione dell’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., deve rilevarsi che il Tribunale ha congruamente
evidenziato che non ricorrevano cause di proscioglimento
ex art. 129 cod.
proc.pen; che corretta era la qualificazione del fatto ed il riconoscimento delle
attenuanti generiche in ragione del positivo comportamento processuale e che
infine congrua
risultava la pena concordata tra le parti e l’attribuibilità
all’imputato dei delitti a lui ascritti. E’ opportuno conclusivamente rammentare
che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non
è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento — non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto,
alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze — ma anche alla entità e modalità di applicazione della pena,salvo
che non si versi in ipotesi di pena illegale ( cfr.,ex muitis: Sezione VII, 21
dicembre 2009, El Hanana):censura neppure dedotta in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00, in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
pen. in quanto ritenuto responsabile di due violazioni degli artt.81 cpv.,110 cod.