Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2546 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2546 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GU&SI OUSSAMA N. IL 27/09/1992
2) HAIMOUD ZAKARIA N. IL 20/08/1985
avverso la sentenza n. 1292/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GUOUSSI OUSSAMA e HAIMOUD ZAKARIA ricorrono contro la

sentenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di reclusione ciascuno per il reato previsto dall’art. 337
cod.pen. (e, inoltre, euro duemila di ammenda ad Haimoud per la contravvenzione di
guida di autovettura senza patente), e denunciano mancanza di motivazione sull’insus-

§2.

I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro millecinquecento per ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso l’il dicembre 2012.

sistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

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