Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25458 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25458 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEHMET EMILIANO N. IL 08/11/1979
ZINXHIRIJA REDON N. IL 10/06/1990
avverso la sentenza n. 10172/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.178 ricorrenti ZINXHIRIJA REDON – MEHMET EMILIANO

Motivi della decisione

Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, emessa

ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto riconosciuti

responsabili di due distinti reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,di

Brescia il 19 giugno 2013 ( quello sub A, da ZINXHIRIJA REDON in concorso
con imputato non ricorrente ).
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e quindi vanno giudicati
inammissibili. ZINXHIRIJA REDON lamenta vizi di difetto della motivazione in
punto al mancato proscioglimento ed alla disposta confisca del danaro e dei
telefoni cellulari e vizi di violazione di legge circa la disposta revoca della
sospensione condizionale.
MEHMET EMILIANO motiva il ricorso unicamente con la finalità “trasversale ” di
impedire il passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto al gravame proposto da ZINXHIRIJA REDON, osserva il Collegio che
questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’obbligo
della motivazione della sentenza di patteggiannento non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della stessa: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto ; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D’altra parte, attesa
la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per
cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Va detto

detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina, commessi in

che il Giudice di prime cure ha opportunamente richiamato il contenuto della
comunicazione di reato, del verbale di arresto in flagranza dei prevenuti nonché
di quelli di perquisizione e di sequestro oltre alle dichiarazioni confessorie rese.
Con ampia ed ineccepibile motivazione il Giudice

a quo

ha poi ribadito, a

suffragio della disposta confisca, la natura di prezzo della illecita compravendita
di stupefacente del danaro sequestrato, ricorrendo comunque i presupposti della
confisca ex art. 12- sexies D.L. n. 306/1992, attesa la manifesta sproporzione

strumento funzionale alla commissione dei reati, dei telefoni cellulari. Doverosa
ed imposta dall’art. 168 n. 1 cod.pen. si appalesava la disposta revoca del
precedente beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con
sentenza di condanna divenuta irrevocabile 1’11 novembre 2012, risultando i
reati de quibus commessi il 19 giugno 2013.
Quanto al ricorso proposto da MEHMET EMILIANO, non può il Collegio che
rimarcare l’ aspecificità, genericità oltrechè l’inconferenza dei motivi, dedotti al
solo scopo di strumentalizzare illegittimamente la proposizione
dell’impugnazione per motivi palesemente diversi da quelli di puntuale critica
alla decisione impugnata di guisa da restare precluso il solo confronto con
quest’ultima.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00,
ciascuno in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il Pr

ente

della somma detenuta, con lo stato di disoccupazione dell’imputato e la natura di

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