Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25457 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25457 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

E-AITEIVZ/3 Mg411~Z-A

sul ricorso proposto da:
MINTEH MUSA N. IL 10/08/1982
avverso la sentenza n. 19884/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.175 ricorrente MINTEH MUSA

Motivi della decisione

L’ imputato in epigrafe propone personalmente ricorso per cassazione (
privo di motivi ) avverso la sentenza emessa

ex art. 444 cod. proc. pen., il 16

dicembre 2013 dal Tribunale di ROMA in composizione monocratica, in quanto

d.P.R. n. 309/1990, commesso in Roma il 28 novembre 2013, con applicazione
della pena concordata di DUE anni, mesi SEI di reclusione ed euro 6.000,00 di
multa, concessa la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990 ed esclusa la recidiva specifica contestata (pena base: 3 anni, mesi 9
di reclusione ed euro 9.000,00 di multa)
Deve rilevarsi d’ufficio ex art. 609, comma 2° codice di rito la sopravvenuta
illegalità del trattamento sanzionatorio applicato, in ragione della entrata in
vigore di nuove disposizioni di legge modificative dell’art. 73, comma V° d.P.R.
n. 309/1990.
Giova rammentare che all’epoca del commesso reato: 28 novembre 2013, l’art.
73, comma V° del d.P.R. n.309/1990 prevedeva un’ attenuante ad effetto
speciale,con pena della reclusione compresa tra UNO e SEI anni congiunta a
pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 euro; ciò a prescindere dalla
tipologia della sostanza stupefacente.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto
integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con le pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da
euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al

1

responsabile del delitto di cui agli artt. 99,comma 4 0 cod. pen.,73, comma 1-bis

trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens deve essere valutato nell’ambito di un
organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più favorevole

fatto.

Ritiene il Collegio di individuare, in tale ottica, la disposizione più

favorevole all’imputato nel novum normativo introdotto dall’art. 1 del decreto
legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21 marzo 2014) convertito nella legge
16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non solo si sono sensibilmente ridotte le
pene di genere detentivo e pecuniario previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n.
309/1990,sia nel minimo che nel massimo edittali rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10.
Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base ciella normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivelava assai
meno favorevole rispetto a quella attualmente in vigore ) al fine di consentire al
giudice a quo l’eventuale applicazione dell’jus superveniens.
Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di ROMA.
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.

al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. rispetto alla disciplina in vigore all’epoca del

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