Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25455 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25455 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
GAUDINO ARMANDO N. IL 12/11/1971
avverso la sentenza n. 10735/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.173 ricorrente GAUDINO Armando

Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la
sentenza 10 luglio 2013 con la quale la Corte d’appello di NAPOLI,
pronunziando in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto

primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarata la prevalenza
dell’attenuante di cui all’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva
contestata, ha rideterminato la pena in anni TRE di reclusione ed euro 5.000,00
di multa, confermando la penale responsabilità del prevenuto in ordine al delitto
previsto dagli artt. 99.connma 4 0 cod. pen.,art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di
cessione di gr. 0,28 di sostanza stupefacente tipo cocaina; fatto commesso in
Torre del Greco il 30 dicembre 2010.
Denunzia il ricorrente pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata in
punto alla denegata esclusione della recidiva contestata.
Con motivi nuovi di ricorso pervenuti in cancelleria il 9 maggio 2014, il difensore,
contestata l’inammissibilità del gravame rilevata in sede di esame preliminare,
ha richiesto l’applicazione del novum normativo più favorevole all’imputato,
come introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013.
La censura introdotta con il ricorso è infondata.
Ogni questione relativa all’esclusione della recidiva contestata deve ritenersi
ormai preclusa per effetto della formazione del c.d. giudicato progressivo ex art.
624 codice di rito, posto che l’annullamento con rinvio

fu disposto ”

limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze “,

con rigetto nel

resto del ricorso; donde l’implicita ma inequivoca reiezione dell’esclusione della
recidiva che avrebbe reso del tutto inconferente la riformulazione del giudizio di
bilanciamento alla luce della sentenza n. 251/2012 della Corte costituzionale.
Va invece rilevata d’ufficio,

ex art. 609, comma 2° codice di rito,

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio anche in accoglimento dei
motivi nuovi.
Giova invero rammentare che, per quanto in questa sede rileva, all’epoca del
commesso reato: 30 dicembre 2010, l’art. 73, comma V° del d.P.R. n.309/1990
prevedeva un’attenuante ad effetto speciale,con pena della reclusione compresa
tra UNO e SEI anni congiunta a pena della multa compresa tra euro 3.000 ad
euro 26.000, a prescindere dalla tipologia delle sostanze stupefacenti.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge

21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

dalla Corte di cassazione Sezione Terza,in parziale riforma della sentenza di

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti

o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con la pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da
euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o “leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens, rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 (in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10. Appare
quindi, a tale stregua, sprovvista di adeguata motivazione a supporto, la
surrichiamata pena determinata dalla Corte d’appello in sede di rinvio, ferma la
declaratoria di prevalenza sulla recidiva contestata,rispetto alla forbice edittale
delle pene di entrambi i generi,divenute attualmente applicabili. Al Giudice di
rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Napoli, deve quindi

2

dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità

demandarsi la integrale revisione della determinazione del trattamento
sanzionatorio.
Conclusivamente deve annotarsi che, disposto da questa Corte il rinvio del
procedimento esclusivamente in punto alla rideterminazione della pena, il
giudicato (progressivo) già formatosi in conseguenza della citata pronunzia di
annullamento, sull’accertamento del reato e sull’affermata responsabilità
dell’imputato, preclude – ovviamente – che tali questioni siano rimesse in

multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez. 3 n.6607/2000; Sez. 4
n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010).

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Rinvia sul punto alla Corte d’appello di Napoli.Rigetta nel resto.Visto l’art. 624
cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Ronna,lì 3 luglio 2014.

discussione, attesa la definitività della decisione sui suddetti punti ( cfr. ex

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