Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25454 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25454 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESSAOURY ABDELAZIZ N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 15632/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.172 ricorrente ESSAOURY ABDELAZIZ

Motivi della decisione

L’imputato ricorre

per cassazione, a mezzo del difensore, contro la

sentenza in epigrafe, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di

pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990, di cessione continuata a numerosissimi
acquirenti di quantitativi diversi di sostanze stupefacenti tipo cocaina ed
hashish; fatto commesso in comuni della provincia di Bergamo dall’anno 2012
fino ad oggi.
Denunzia il

vizio

di difetto della motivazione

in relazione alla mancata

applicazione dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis

S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.). Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art.
129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta
fattispecie il Primo Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei
presupposti escludenti una pronunzia di proscioglimento, in considerazione degli
atti contenuti nel fascicolo del P.M.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

Bergamo in quanto giudicato responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

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