Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25453 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25453 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAJJI TAHER N. IL 11/01/1973
avverso la sentenza n. 3253/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.171 ricorrente HAIII TAHER
Motivi della decisione
L’imputato
ricorre personalmente per cassazione, avverso la sentenza
di cui in epigrafe, di applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen. in
pen., 73t d.P.R. n. 309/1990, commesso in Padova, dall’inizio dell’anno 2013
fino al 26 marzo 2013, denunziando vizi motivazionali in punto alla
qualificazione giuridica del fatto, in relazione specificamente al mancato
riconoscimento della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R.
n.309/1990 e di quella comune di cui all’art. 114 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale: ipotesi neppure prospettata dal ricorrente ( cfr.,ex mu/tis: Sezione VII,
21 dicembre 2009, El Hanana).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 comma 2.110 cod.