Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25452 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 25452 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

sul ricorso proposto da:
SAHIB EL MOSTAFA N. IL 30/08/1971
avverso la sentenza n. 2961/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.154 ricorrente SAHIB EL MOSTAFA’

Motivi della decisione

L’ imputato in epigrafe propone personalmente ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 13 dicembre 2013 dal
Tribunale di Verona in composizione monocratica, ex art. 444 cod. proc. pen. in

309/1990 (detenzione a fini di spaccio di quantitativi diversi di sostanze
stupefacenti tipo hashish e cocaina) commesso in S.Bonifacio il 19 ottobre 2013,
con applicazione della pena concordata con il P.M. di mesi DIECI di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa ( pena base: 1 anno, mesi 3 di reclusione e 3.000,00
euro di multa ) concessa la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990.
Denunzia il ricorrente vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione
dell’art.129 cod. proc.pen.
La censura è manifestamente infondata. Come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr. ex plurimis

S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della

motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato
alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’art. 129 cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una
pronunzia di proscioglimento, atteso il contenuto dei verbali di arresto, di
perquisizione, di sequestro e degli esiti del narco-test.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio applicato, in ragione della
entrata in vigore di nuove disposizioni di legge modificative dell’art. 73, comma
V° d.P.R. n. 309/1990.

quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 73 comma 1 d.P.R. n.

Giova rammentare che all’epoca del commesso reato: 19 ottobre 2013, l’art. 73,
comma V° del d.P.R. n.309/1990 prevedeva un’ attenuante ad effetto
speciale,con pena della reclusione compresa tra UNO e SEI anni congiunta a
pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 euro; ciò a prescindere dalla
tipologia della sostanza stupefacente.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con le pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da
euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o ” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens, rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 79 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990,sia nel minimo che nel
massimo edittali rispetto alla formulazione in vigore all’epoca del fatto, ma
soprattutto si è confermata la qualificazione delle condotte ” di lieve entità ” in
termini di fattispecie autonoma di reato, come già stabilito dall’art.2 del decreto

2

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°

legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma
10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10.
Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base dgrlia normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivela assai
meno favorevole rispetto a quella attualmente in vigore ) al fine di consentire al
giudice a quo l’eventuale applicazione dellyus superveniens.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA