Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25451 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25451 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORRAO STEFANO N. IL 22/05/1965
avverso la sentenza n. 3696/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.131 ricorrente CORRAO Stefano
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di
merito,del reato di cui all’art. 186, comma 7 0 cod. strada e di quello previsto
settembre 2009 e per l’effetto condannato alla pena
in Sciacca il 26
ritenuta di giustizia,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – è basato su motivi non
consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati; donde
l’inammissibilità.
Il gravame enuncia infatti vizi – meramente apparenti – di violazione di legge e
vizi della motivazione della sentenza impugnata in punto all’insussistenza della
penale responsabilità del prevenuto quanto ad entrambi gli addebiti, intendendo
in realtà indurre questa Corte alla ” rilettura ” dell’apprezzamento delle
risultanze probatorie, esclusivamente rimesso al giudice di merito. La Corte
d’appello ha, con motivazione esaustiva e coerente, adeguatamente
argomentato che del tutto legittimamente i Carabinieri, verificatosi un incidente
stradale che vide coinvolto il prevenuto, lo invitarono a sottoporsi ad alcooltest,
mostrando egli inequivoci sintomi apparenti dello stato di ebbrezza. Ed ha altresì
ribadito che l’imputato si fermò, dopo il sinistro, il tempo strettamente
necessario per rivolgere frasi minacciose all’indirizzo del conducente della vettura
antagonista, così incorrendo nella violazione ascittagli al capo B.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del tA ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della stessa
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q I•1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende,
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.
dall’art. 189,commi 1 e 7 cod.strada, commessi entrambi