Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2545 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2545 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRANATO GALLIANO N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 330/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GRANATO Galliano ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione per il reato continuato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, perché il tardivo rientro nell’abitazione
accertato il giorno 13.03.2012 sarebbe stato causato dalla difficoltà di coprire

2.

inosservanza della legge penale, perché il giudice a quo, dopo avere concesso
le attenuanti generiche, non ha applicato la corrispondente riduzione di pena;

3.

manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice a quo, dopo avere qualificato le violazioni commesse come “affatto modeste e contenute”, ha inflitto la
pena di un anno di reclusione.

§2.

Il ricorso propone motivi non consentiti. Infatti è giurisprudenza

consolidata che, nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e
segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative
modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
Inoltre si osserva quanto segue:

sul primo motivo, il ricorrente chiede un riesame del fatto già espressamente
valutato dal giudice di merito, che ha ritenuto illecito l’allontanamento;

sul secondo motivo, la concessione delle attenuanti generiche non è prevista
nell’accordo stipulato dalle parti né della stessa esiste menzione nel dispositivo
della sentenza;

la pretesa illogicità non sussiste, poiché la pena applicata è pari al minimo edittale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,

comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

in meno di mezz’ora il tragitto tra il centro di Alcologia e la propria casa;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.

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