Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25449 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25449 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO FRANCESCO N. IL 26/03/1991
avverso la sentenza n. 1041/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.112 ricorrente DI MAIO Francesco

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( convertito in ricorso
per cassazione con ordinanza 28 novembre 2013, dalla Corte d’appello di
Catanzaro,trattandosi di sentenza inappellabile e qui rimesso ) proposto con atto

per conto dell’imputato, riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Cosenza con
sentenza resa in data 4 ottobre 2013, della contravvenzione di cui all’art. 116,
commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Fagnano Castello il 23 marzo 2011.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da
difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
dispregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Gabriella Salfi del foro di Cosenza

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