Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25449 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25449 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile
Giovanni Fieschi Ravaschieri Del Drago, nato a Bolsena (VT) 1’8.9.1933
avverso l’ordinanza del 14 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Salerno, nel
procedimento a carico di Maria Polichetti e Luigi Grimaldi;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’avvocato Vito Sola, sostituto processuale dell’avvocato Michele Troisi,

difensore degli imputati, che ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 14 dicembre 2012 il Tribunale di Nocera
Inferiore, all’esito del giudizio di primo grado in cui Maria Polichetti e Luigi
Grimaldi erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 388 c.p. e
condannati anche al risarcimento dei danni in favore di Giovanni Fieschi

della parte civile il sequestro conservativo del credito di euro 190.000, che la
Polichetti vantava nei confronti del Comune di Roccapiedimonte.

2. Sull’istanza di riesame proposta dai due imputati il Tribunale di
Salerno, con ordinanza del 14 gennaio 2013, ha annullato il sequestro per
insussistenza del periculum in mora, non risultando che il giudice abbia
valutato la sussistenza del concreto ed attuale rischio di perdita o di
dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

3. Contro l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione
Giovanni Fieschi Ravaschieri Del Drago, parte civile, per mezzo del
procuratore speciale, avvocato Francesco Carlì, deducendo, con un unico
motivo, la nullità dell’intero giudizio di riesame per omesso avviso dell’udienza
camerale alla costituita parte civile, che aveva richiesto il sequestro
conservativo.

4. Gli imputati hanno depositato una memoria in cui resistono al ricorso.

CONSIDEFLATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione della parte civile a
proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame
che abbia revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su istanza della
stessa parte civile.
Sebbene l’art. 325 comma 1 c.p.p. non indichi espressamente la parte
civile tra i soggetti aventi titolo all’impugnazione, tuttavia si ritiene che la

2

Ravaschieri Del Drago, quantificati in euro 210.000, aveva disposto su istanza

norma vada collocata all’interno del sistema delle cautele reali e posta in
relazione con gli artt. 325 comma 2 e 318 c.p.p. i quali, riconoscendo la
legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per
cassazione a chiunque abbia interesse, ricomprende tra tali soggetti anche la
parte civile che, conseguentemente, deve ritenersi possa proporre
impugnazione anche ex art. 325 comma 1. c.p.p. (in questo senso, Sez. V, 17

termini contrari, Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928, Cipriani).

5.2. Quanto premesso consente anche di affermare che l’avviso della
fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta
dall’imputato debba essere dato anche alla parte civile, in quanto il
contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla
misura in questione (Sez. VI, 17 marzo 2008, n. 25610, Figini; Sez. II, 10
ottobre 2007, n. 40831, Eboli; Sez. II, 9 marzo 2006, n. 11887, Mauri; Sez. I,
7 luglio 1997, n. 4695, Avaltroni; Sez. II, 31 gennaio 1996, n. 512, Antonelli).
Anche in questo caso la circostanza che l’ari 324 comma 6 c.p.p. indichi
come destinatari dell’avviso solo il pubblico ministero, il difensore e chi ha
proposto la richiesta di riesame non è sufficiente ad escludere la parte civile,
in quanto deve ritenersi che si tratta di una indicazione non esaustiva, perché
riferita alla fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di
costituzione di parte civile. Invero, gli artt. 318, 324 e 127 c.p.p. vanno
interpretati alla luce del principio costituzionale della tutela del
contraddittorio e dei diritti della difesa sicché, anche in difetto di una espressa
previsione, deve ritenersi che alla parte civile debba essere notificato l’avviso
dell’udienza camerale, in quanto soggetto interessato al mantenimento della
misura cautelare reale.
Nel caso in esame il sequestro conservativo era stato richiesto dalla parte
civile, che poi non risulta essere stata avvisata dell’udienza fissata davanti al
Tribunale di riesame di Salerno su istanza proposta dagli imputati, omissione
che ha determinato la lesione del diritto di difesa della parte civile, che non è
stata posta nelle condizioni di tutelare il suo interesse a garantire le
obbligazioni civili derivanti dal reato.

3

dicembre 2003, n. 5021, Feola; Sez. IV, 21 giugno 1995, n. 2394, Tirelli; in

6. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con
rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame a seguito dell’udienza
camerale prevista dall’art. 324 comma 6 c.p.p., in cui dovrà essere garantita
la partecipazione della parte civile.

P. Q. M.

Salerno.
Così deciso il 3 maggio 2013

Il Consigúe e estensore

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA