Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25448 del 03/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25448 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASARINI ANDREA MAURO N. IL 30/07/1989
avverso la sentenza n. 1467/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2014
n.109 ricorrente CASARINI Andrea Matih d(
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto dall’imputato – giudicato responsabile,
in entrambi i gradi del giudizio di merito, della contravvenzione di cui all’art. 186,
commessa in Milano il 25 settembre 2009 – è inammissibile a’ sensi dell’art.
606, comma 3 0 cod. proc.pen. in quanto basato su motivi non consentiti in sede
di legittimità nonchè manifestamente infondati.
Enuncia invero censure concernenti l’apprezzamento del materiale probatorio ai
fini della conferma della penale responsabilità del prevenuto: profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da vizi logico – giuridici, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento rigorosamente
ancorato alle incontestabili risultanze probatorie, costituite dalla deposizione
testimoniale resa dal verbalizzante Torsello ( ex se disinteressato, in ragione del
ruolo rivestito ); dal complesso delle risultanze nonché dall’accertamento del
tasso alcoolemico eseguito dalla P.G. con l’apposito strumento in uno con la
valutazione degli ineludibili, conformi dati sintomatici, a fronte delle inattendibili
tesi difensive, sostenute da testi invece interessati (uno di costoro proprietario
del veicolo) volte a dimostrare che non si fosse verificato alcun incidente tra i
veicoli e che l’assunzione di alcool fosse avvenutvei 45 minuti intercorrenti tra
la richiesta di intervento e l’arrivo sul posto dei Vigili Urbani.
Incensurabili devo9pure ritenersi le statuizioni della sentenza impugnata
in
punto al trattamento sanzionatorio ed in punto alla declaratoria di equivalenza
delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, atteso il difetto della
deduzione di motivi d’appello al riguardo.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
I.
commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada ( etilemia pari a 1,77 gr./I. )
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.