Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25448 del 03/05/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25448 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
udita la relazione svolta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Firenze.
FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari
di Firenze in data 31 gennaio 2011 nel procedimento penale n.14680/10 R GIP ha
proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa, Scaffidi Domaniello
Sara, deducendo violazione di legge per l’omessa notifica dell’avviso della richiesta di
archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.
La censura è fondata.
Alla ricorrente, che nella stessa notizia di reato aveva dichiarato di volere essere
informata ai sensi del comma 2 dell’art. 408 c.p.p., non risulta notificato il prescritto
avviso. Tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione per
interpretazione estensiva dell’ultimo comma dell’art. 409 c.p.p., in quanto,
indipendentemente dalla forma del provvedimento adottato (decreto e non ordinanza) si
realizza una violazione inquadrabile nel disposto di cui all’art. 127, comma 5, c.p.p., a
causa della vulnerazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa
ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Ro a, 12-4-2013.
Data Udienza: 03/05/2013