Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25447 del 03/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25447 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELLIFERO ELEONORA N. IL 27/11/1980
avverso la sentenza n. 1201/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2014

n.104 ricorrente MELLIFERO Eleonora

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi inammissibile il
ricorso per cassazione come in epigrafe proposto, a mezzo del difensore,

in composizione monocratica, la dichiarò responsabile della contravvenzione di
cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in Catania il 4
dicembre 2008, per l’effetto condannandola alla pena di euro 3.000,00 di
ammenda con il beneficio della non menzione. L’imputata deduce insussistenti
vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione in punto responsabilità.
Va rilevato invece come il Giudice di prime cure abbia ineccepibilmente spiegato
che la stessa fu colta alla guida di autovettura benché priva di patente di guida,
mai conseguita, rimanendo peraltro coinvolta in incidente stradale; donde
l’integrazione oggettiva e soggettiva del reato ascrittole.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2014.

dall’imputata avverso la sentenza 22 aprile 2013 con cui il Tribunale di Catania,

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